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Riduzione o mantenimento in schiavitù


Art. 600 c.p. “Chiunque esercita una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà”

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Condotta: consiste nell’esercizio, su una persona, di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà: godere e disporre.
Entro questa condotta rientra sia la schiavitù di diritto che di fatto, comprende sia la riduzione che il mantenimento in schiavitù del nato schiavo, non esclude il reato se viene esercitato sulla persona anche uno solo dei poteri inerenti al diritto di proprietà.
Inoltre è reato a forma libera, e quindi è realizzabile tanto con azione quanto con omissione (sia con uso di violenza, droghe, ecc… che senza).
Non scriminano né il consenso dell’avente diritto, in quanto la libertà individuale è diritto indisponibile almeno a limitazioni così gravi, né l’autorizzazione da parte dello Stato in cui il reato è commesso, in quanto comunque contrario al diritto internazionale da cui detto Stato non può discostarsi.

Evento: acquisto o perpetrato stato di oggetto di proprietà.

Bene giuridico: stato di libertà individuale;

Soggetto passivo: un qualsiasi uomo, dato il principio di uguaglianza.

Offesa: perdita, totale o parziale, della libertà individuale, è reato di danno permanente.

Elemento soggettivo: dolo generico,
coscienza e volontà di esercitare, su persona umana, poteri corrispondenti al diritto di proprietà.
L’ignorantia legis non scusa trattandosi, nell’epoca moderna, di reato naturale.

Perfezionamento: momento e luogo in cui il soggetto passivo è ridotto o mantenuto nello stato di oggetto di proprietà.

Tentativo: configurabile.

Circostanze aggravanti speciali:
- se il fatto è commesso ai danni di minore;
- se il fatto è diretto al fine della prostituzione della vittima;
- se il fatto è diretto al fine del prelievo di organi della vittima.

Trattamento sanzionatorio:
- semplice, punito d’ufficio con reclusione da 8 a 20 anni;
- aggravato, punito d’ufficio con aumento di pena da ⅓ alla metà.

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