Le cause di non punibilità per i delitti contro l’onore
Le quattro cause di non punibilità per i delitti contro l’onore sono:
- offese in scritti e discorsi pronunciati dinnanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative, quando le offese concernono l’oggetto della controversia.
Se le offese sono veritiere, necessarie e utili alla difesa allora sono scriminate da una causa di giustificazione posta a tutela del diritto di difesa, se non hanno una delle suddette caratteristiche allora mantengono intatto il loro disvalore, ma per ragioni di inopportunità non vengono incriminate in virtù di questa esimente (immunità giudiziale).
Questa esimente, però, opera solo su alcuni soggetti e in certi casi:
solo le parti godono dell’immunità
solo le offese attinenti all’oggetto della controversia;
solo offese in scritti o discorsi davanti all’Autorità giudiziaria, ossia ogni organo esercitante un potere giurisdizionale;
- offese susseguenti a provocazione, nei delitti contro l’onore la provocazione diviene da circostanza attenuante a causa di non punibilità, purché sia dovuta a “fatto ingiusto altrui”, l’offesa sia dovuta allo “stato d’ira” e le offese siano “subito successive” (inteso come “non appena c’è la possibilità di offendere il soggetto passivo”, sempre che lo stato d’ira sia sempre vivo).
La provocazione putativa (erroneamente creduta) continua a fungere da esimente;
- offese reciproche (ritorsioni), cioè offese tutte ingiuste (non scriminate) e l’una conseguente all’altra.
Non è richiesta proporzionalità o contestualità, tali aspetti saranno valutati dal giudice nel decidere se sussista l’esimente per uno o entrambi gli offensori.
Data la necessità della presenza di entrambi gli offensori, tale esimente è configurabile solo nell’ingiuria e non anche nella diffamazione;
- prova liberatoria dell’eccezione di verità, la regola è che la veridicità o notorietà dei fatti offensivi non escludono la punibilità per ingiuria o diffamazione, ma il codice prevede alcune eccezioni:
- deferimento a un Giurì d’onore quando l’offesa riguarda un fatto determinato e vi sia il consenso al deferimento, prima della sentenza, da parte del soggetto passivo.
Questo istituto è sempre stato disapplicato;
- l’eccezione di verità, scusa per le offese riguardanti fatto determinato;
- se l’offeso è un pubblico ufficiale e il fatto offensivo riferisce all’esercizio delle sue funzioni;
- se per il fatto offensivo il soggetto passivo stia subendo o stia per subire un processo penale;
- se l’offeso chieda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto attribuitogli.
- Se la verità dell’addebito di fatto determinato viene accertata in giudizio o il soggetto passivo viene condannato per tali fatti in autonomo procedimento penale, la punibilità per l’offensore è esclusa, salvo che i modi usati da egli nella condotta ingiuriosa o diffamatoria, costituiscano da soli ingiuria o diffamazione;
offese dette dai parlamentari o consiglieri regionali espresse nell’esercizio delle loro funzioni (immunità parlamentare), anche se si tratti di offese private false e rivolte con linguaggio offensivo.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Delitti contro il patrimonio - Delitti contro la persona - Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale
- Autore del libro: Per il manuale Giovanni Flora, per i testi sui diritti Ferrando Mantovani
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