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I delitti contro l’onore in generale


I delitto contro l’onore sono due, anche se in via indiretta altre norme tutelano questo bene giuridico: ingiuria e diffamazione.
La differenza tra i due reati sta nella percezione diretta (ingiuria) o non percezione (diffamazione) dell’offesa da parte della vittima.
La ratio della differenza stava nella mancanza di possibilità di autodifesa che c’è nella diffamazione, ma tale mancanza si rivela anche in alcuni casi di ingiuria (come quella per posta).
Se l’onore avesse valore naturalistico si potrebbe addurre che l’ingiuria offende l’onore soggettivo, mentre la diffamazione l’onore oggettivo.
L’unica ratio logica sembra risiedere nella percezione dell’offesa solo da parte della vittima o anche di terzi.
Ma allora l’ipotesi di offese davanti a più persone, tra cui la vittima, dovrebbe configurarsi come diffamazione e non come ingiuria (come invece avviene).
Le similitudini sono:
- bene giuridico protetto;
- sono entrambi reati di manifestazione del pensiero recettiva;
- sono reati di danno;
- hanno come soggetto passivo qualunque persona, sia fisica che giuridica (anche se contro gli enti è configurabile solo la diffamazione, perché tale entità non può essere “presente”).
La tutela dell’onore degli enti è rivolta a dare tutela a personalità, vive e operanti, capaci di essere offese dalle altrui condotte.
Oltre a lasciare aperta questa porta, lo stesso codice, parlando genericamente di “persona” e prevedendo un aggravamento di pena per l’offesa ad un “corpo politico” (che nient’altro è che un ente), configura tale possibilità.
Non occorre la personalità giuridica, ma basta una personalità di fatto capace di essere offesa;
- in entrambe deve essere determinato il soggetto passivo, cioè sono incriminabili solo offese individuali o apparentemente collettive (cioè riferite ad un gruppo ma con particolare riferimento a uno o più soggetti del gruppo stesso, o con riferimento a gruppi ristretti), mentre non costituiscono reato le offese in forma collettiva;
- sono entrambi perseguibili a querela, sia in forma semplice che aggravata, che può spettare al prossimo congiunto nei casi di:
- morte della persona offesa, sempre che egli non avesse rinunciato a proporre querela;
- offesa alla memoria di defunto, anche se in questi casi si ritiene che i prossimi congiunti siano personalmente i soggetti passivi offesi dal reato;

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