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Natura giuridica del concepito


Le soluzioni di questo aspetto possono essere:
a. Differenziazione totale tra nato e concepito, dove il primo è uomo mentre il secondo è cosa, con conseguenti diverse discipline giuridiche.
b. Equiparazione totale tra nato e concepito, riconoscendo tutti i diritti personali (vita, salute, dignità, ecc…) dal momento del concepimento, e non della nascita.
Ciò comporterebbe che i genitori avrebbero solo dei poteri-doveri nei confronti del concepito e che gli eventuali interventi su di esso dovrebbero avere solo scopo strettamente terapeutico.
c. Differenziazione parziale tra nato e concepito, in quanto quest’ultimo è essere umano ma non ancora persona.
La tutela dei diritti del concepito sarà inferiore sia per rango (ipotesi delittuose meno gravi: come ad esempio l’aborto invece dell’omicidio) che per portata (spesso altri interessi di tutela sono preferiti: vita della madre alla vita del concepito).
Tale soluzione concede la disponibilità del concepito in vari ambiti:
- fini abortivi, prima incriminati, poi regolamentati come eccezioni e infine liberalizzati (nei primi mesi di gravidanza) preferendo il diritto di libertà della persona nata al diritto alla vita dell’essere umano concepito;
- fini di ricerca, sono molto meno concessi diritti di disponibilità a tali fini.
Si distinguono ordinamenti che concedono la disponibilità relativa (solo nei primi 14 giorni dalla fecondazione dell’ovulo) e ordinamenti a indisponibilità assoluta (in virtù della individualità umana dell’embrione);
- fini terapeutici, sono consentiti interventi mirati a risolvere patologie del concepito grazie alle nuove tecniche di ingegneria genetica (si tutela il diritto alla salute del concepito).

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