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La necessaria integrazione tra parte generale e parte speciale nel diritto penale


La parte generale contiene norme fondamentali applicabili a tutti i reati o a interi gruppi di reati, ma contiene anche norme direttamente incriminatrici (ad esempio di reati a mezzo stampa).
La parte speciale contiene le singole previsioni incriminatrici, ma anche norme di diverso tipo: requisiti formali, scriminanti, cause di non punibilità, circostanze, ecc…
Dunque, parte generale e parte speciale si distinguono essenzialmente per la diversità di funzione pratica delle rispettive norme, ma non sono mondi separati, tutt’altro.
Le norme incriminatrici non danno, da soli, risposta a tutti i quesiti relativi alla sussistenza di un fatto tipico, alla sua concreta rimproverabilità, e alla relativa commisurazione della pena.
Per avere il quadro chiaro occorre integrare la norma incriminatrice di parte speciale con i principi di parte generale.
L’integrazione riguarda tre aspetti:
- fatto tipico,
- giudizio di rimproverabilità,
- precetto sanzionatorio.

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