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Il riciclaggio


Art. 648 bis c.p. “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”, salvo i concorrenti nei reati-presupposto.

Presupposti condotta:
- negativo, da parte dell’agente non deve esservi stato concorso nel reato-presupposto;
- positivo, compimento di un precedente delitto non colposo.
Tale presupposto pone il riciclaggio in rapporto di specialità rispetto alla ricettazione che prevede un qualunque delitto (colposo o doloso) come presupposto.

Condotta: può consistere alternativamente in,
- sostituzione, cioè la previa ricezione e successivo rimpiazzo di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo con altro denaro beni o altre utilità;
- trasferimento, cioè lo spostamento del provento delittuoso nella identica composizione, nel patrimonio altrui, attraverso negozi giuridici;
compimento di altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa de denaro, dei beni o di altra utilità (condotta di chiusura).
Tutte e tre le condotte sono comunque caratterizzate dal fatto di essere mezzo per occultare la provenienza illecita della cosa (che è la ratio del reato).

Oggetto materiale: denaro, beni o altre utilità provenienti dal reato-presupposto.
Per quel che riguarda il significato della provenienza vedi ricettazione.

Elemento soggettivo: dolo generico,
- coscienza e volontà della condotta;
- consapevolezza della provenienza illecita dell’oggetto materiale.

Perfezionamento: momento e luogo della condotta, reato istantaneo.

Tentativo: configurabile.

Circostanze aggravanti speciali:
- se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
Ratio dell’aggravante sta nel fatto che certe attività professionali rendono più agevole la pulitura di capitali sporchi.
In ogni caso è necessario un rapporto di strumentalità tra tali attività e il fatto di riciclaggio;
- se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione.

Circostanza attenuante speciale:
Se l’oggetto materiale è proveniente da reato per il quale è stabilita pena di reclusione inferiore a 5 anni;
Rapporti con altri reati: questo reato si pone in rapporto di specialità reciproca con la ricettazione ma prevale in quanto più gravemente sanzionato.

Trattamento sanzionatorio:
- semplice, punito d’ufficio con reclusione da 4 a 12 anni e con multa da 1032 € a 15497 €;
- aggravata (a), punito d’ufficio con pena aumentata fino a ⅓;
- aggravata (b), punito d’ufficio con pena aumentata da ⅓ alla metà;
- attenuata, punito d’ufficio con pena diminuita fino a ⅓.
Il reato non è punibile se commesso dagli ufficiali di polizia giudiziaria per acquisire elementi di prova.

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