La ricettazione
Art. 648 c.p. “Chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
Però fuori dei casi di concorso nel reato”
Questo reato è stato a lungo compreso come una forma di complicità (e quindi di concorso) del furto, della rapina o di qualunque altro reato patrimoniale sul cui oggetto materiale opera la condotta ricettatoria.
Solo i codici unitari italiani attuarono una vera e propria autonomizzazione di tale fattispecie.
La ratio di questo reato consiste nel vietare la circolazione delle cose di provenienza criminosa, al quadruplice fine di:
evitare la dispersione delle cose;
impedire ulteriori incrementi patrimoniali dei colpevoli;
non creare ostacoli per l’accertamento dei colpevoli dei reati-presupposto;
prevenire il compimento dei reati-presupposto.
Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”, salvo che si tratti di concorrente nel reato-presupposto o del proprietario della cosa.
Presupposti condotta:
- negativo, da parte dell’agente non deve esservi stato concorso nel reato-presupposto (ad esempio se la promessa di ricettazione ha determinato il proposito criminoso dell’autore del reato-presupposto: concorso morale);
- positivo, compimento di un precedente reato-presupposto da cui derivano le cose da ricettare.
Tale reato deve essere un delitto previsto in Italia come reato, e un qualsiasi delitto da cui possano derivare denaro o altre cose da ricettare.
Condotta: può consistere alternativamente in,
- acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto;
- intromettersi per farli acquistare, ricevere od occultare.
Dove:
- acquisto, cioè possesso a titolo di proprietà;
- ricezione, cioè detenzione non a titolo di proprietà;
- occultamento, cioè nascondimento della cosa ottenuta in buona fede iniziale;
- intromissione, cioè ogni attività mediatrice in senso civilistico o anche solo di fatto.
E’ norma a più fattispecie e qualora vengano realizzate più condotte si ha un unico reato.
Oggetto materiale: denaro o altra cosa proveniente da delitto, cioè le cose ottenute a mezzo di reato, ossia le cose costituenti il prezzo, il prodotto o il profitto, con esclusione delle cose utilizzate o destinate a commettere il reato.
La provenienza da delitto può essere sia immediata che mediata, quando tra reato-presupposto e ricettazione vi siano stati altri reati sulla stessa cosa, o altre ricettazioni stesse (c.d. ricettazione di ricettazione).
Infine la provenienza da delitto deve essere diretta, nel senso che non c’è ricettazione sui beni che sono serviti per ricettare le cose provenienti da delitto (cioè i beni di provenienza indiretta), la c.d. ricettazione per equivalente.
Si ha un unico reato se c’è un unico fatto ricettativo anche se avente per oggetto materiale cose provenienti da più delitti, mentre si hanno più ricettazioni se ci sono più fatti ricettativi anche se tutti riguardanti oggetti materiali provenienti da un unico delitto: ciò sottolinea ancor più l’autonomia del reato di ricettazione rispetto al reato-presupposto che ne fornisce l’oggetto materiale.
Elemento soggettivo: dolo specifico,
coscienza e volontà di acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto o di intromettersi in tale attività.
E’ sufficiente la conoscenza della generica provenienza illecita penalmente delle cose.
In caso di dubbio su tale provenienza la dottrina si divide tra chi reputa la ricettazione comunque imputabile anche a titolo di dolo eventuale, e chi ritiene strettamente necessario il dolo intenzionale;
fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Non sussiste dolo se il profitto è procurato dal soggetto attivo al legittimo proprietario della cosa (manca l’ingiustizia), né se è procurato all’autore del reato-presupposto (nel qual caso si avrà favoreggiamento).
Errore sull’ingiustizia del danno esclude il dolo.
Perfezionamento: momento e luogo della condotta.
Tentativo: configurabile.
Circostanza attenuante speciale:
se il fatto è di particolare tenuità.
E’ da notare che si parla di “fatto” e non di “danno” e quindi si dovrà tener conto di tutta una serie di dati oggettivi e soggettivi (rifacendosi anche ai criteri ex art. 133 c.p.) e non solo al valore della cosa.
Trattamento sanzionatorio:
- semplice, punita d’ufficio con reclusione da 2 a 8 anni e con multa da 516 € a 10329 €;
- attenuata, punita d’ufficio con reclusione fino a 6 anni e con multa fino a 516 €.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Delitti contro il patrimonio - Delitti contro la persona - Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale
- Autore del libro: Per il manuale Giovanni Flora, per i testi sui diritti Ferrando Mantovani
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