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Riforma parte generale (1974) del codice penale


Il legislatore modifica:
- Concorso eterogeneo di circostanze, si consente il giudizio di comparazione, ossia si conferisce al giudice il potere discrezionale di “neutralizzare”, con le attenuanti, qualsiasi aggravante ed effettuare la conseguente diminuzione fino ad un terzo, partendo dalla pena base e non quella contemplata dall’aggravante.
Prima della riforma invece si applicavano le aggravanti e, sulla pena così ottenuta, si applicavano le attenuanti.
Dopo il 1974, è il giudice a decidere se applicare le aggravanti o le attenuanti, diventando, però, così l’arbitro della politica criminale.
- Recidiva, viene resa facoltativa nel senso che il giudice può non tener conto della circostanza che il colpevole sia già stato condannato in precedenza per altri reati.
- Continuazione del reato, si estende ricomprendendovi anche la violazione di diverse disposizioni di legge.
- Concorso formale di reati, si stabilisce il cumulo giuridico delle pene.
- Sospensione condizionale della pena, viene innalzato il tetto del quantum di pena sospendibile, portandolo da 1 a 2 anni e si rende il beneficio della sospensione condizionale concedibile una seconda volta, purché la pena da sospendere, sommata a quella già sospesa, non superi i 2 anni.
La ratio delle modifiche è quella di pervenire all’attenuazione dell’inattuale, retrograda, severità sanzionatoria del codice Rocco, affidandone il compito alla discrezionalità giudiziale.
Ma, come se ciò non bastasse, il legislatore ha pervicacemente proseguito nella sua masochistica opera di consegna delle chiavi della politica criminale alla magistratura con la riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975 e con la legge di “modifiche al sistema penale” 1981.

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