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Il danneggiamento di sistemi informatici e telematici


Art. 635 bis c.p. “Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui”
Tale reato svolge un duplice scopo:
- da un lato quello di inasprire il trattamento sanzionatorio, rispetto a quello del danneggiamento comune, qualora la condotta abbia per oggetto sistemi informatici o telematici nei casi di danneggiamento di componenti hardware (che sarebbero stati comunque riconducibili alla fattispecie dell’art. 635 c.p.);
- dall’altro quello di consentire l’incriminazione di quei tipi di danneggiamenti informatici che, senza un’apposita previsione incriminatrice, non rientrerebbero entro l’ambito del danneggiamento comune, cioè i casi di danneggiamento di elementi software.

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Oggetto materiale:
- sistemi informatici e telematici, intesi come insiemi di componenti hardware;
- programmi, informazioni e dati, cioè gli elementi software.

Condotta: è stata mantenuta simmetrica rispetto a quella del danneggiamento comune (tranne l’eliminazione della condotta di dispersione, che con questo tipo di oggetto materiale non è compatibile), alla quale qui rinviamo.

Bene giuridico: relazioni di proprietà o godimento con l’oggetto materiale.

Soggetto passivo: titolare del bene giuridico offeso.

Elemento soggettivo: dolo generico,
coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibile la cosa.
Non è richiesto alcun fine specifico, che può essere sia di nuocere altri, che di lucro proprio, nonché di semplice scherzo o bravata, finanche di tutela della vittima stessa.
Errore sulla natura dell’oggetto materiale porta il fatto a ricadere nel danneggiamento comune.

Circostanze aggravanti speciali, anche qui vigono le circostanze ex art. 6352 c.p. quindi rinviamo al danneggiamento comune.
se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
Questa circostanza è, invece, propria dell’art. 635 bis c.p.
La definizione di operatore del sistema è incerta e sembra doversi collocare correttamente al centro tra l’interpretazione restrittiva (che comprende solo il tecnico o supervisore del sistema) e quella estensiva (che comprende ogni operatore che acceda al sistema), cioè quei soggetti che possiedono una qualifica professionale o conoscenze informatiche particolari.

Rapporti con altri reati: tale reato sussiste salvo che “il fatto costituisca più grave reato”, cioè il reato ex art. 4202 c.p. (attentato a impianti di pubblica utilità), che risulta essere l’unico in posizione di specialità col danneggiamento di sistemi informatici e telematici, qualora il fatto abbia per oggetto materiale sistemi informatici o telematici pubblici.

Trattamento sanzionatorio:
- semplice, punito d’ufficio con reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- aggravato, punito d’ufficio con reclusione da 1 a 4 anni.

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