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Furto in abitazione


Art. 624 bis1 c.p. “Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa”
E’ un reato necessariamente complesso, costituito da furto comune + violazione di domicilio.
Si riprende il concetto di domicilio in senso penalistico già visto nel reato di violazione di domicilio, in quanto l’utilizzazione del termine “privata dimora” comprende sia il “domicilio” che “ogni altro luogo di privata dimora”.
Gli elementi diversi rispetto al furto comune sono:

Condotta: consiste nell’introdursi nei luoghi di privata dimora o nelle loro pertinenze, non anche il trattenersi (nei qual casi si avrà concorso tra i reati di furto comune e violazione di domicilio), e in tali luoghi realizzare la condotta del furto comune.

Bene giuridico: trattasi questo di reato plurioffensivo in quanto lede sia il bene patrimoniale che la libertà domiciliare.

Elemento soggettivo: oltre al dolo specifico del furto comune è costituito da,
- coscienza e volontà di introdursi in un luogo;
- consapevolezza della natura di altrui privata dimora (o di sua pertinenza) di tale luogo.

Tentativo: configurabile solo dal 2001, quando tale reato è divenuto fattispecie autonoma (in quanto non è configurabile il tentativo su una circostanza).

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