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I rapporti familiari nei delitti contro il patrimonio


Art. 649 c.p. L’art. 649 c.p. prevede due deroghe all’ordinario regime dei reati patrimoniali nel caso che siano commessi in ambito familiare, cioè ai danni di familiari (e solo di essi) compiuti da familiari (e solo da essi).
Presupposto negativo importante dell’applicabilità dell’art. 649 c.p. è che i reati siano commessi senza l’uso di violenza sulle persone.
Le deroghe sono:
- art. 6491 c.p. non punibilità dei reati patrimoniali commessi a danno di
- coniuge non legalmente separato,
- ascendente o discendente o affine in linea retta,
- fratelli o sorelle che convivano col soggetto attivo.
Trattasi di causa di non punibilità e non di scriminante (il disvalore non cessa di esistere).
- art. 6492 c.p. procedibilità a querela dei reati patrimoniali commessi ai danni di
- coniuge legalmente separato,
- fratelli o sorelle che non convivano con il soggetto attivo,
- zii, nipoti o affini di secondo grado che convivano con il soggetto attivo.

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