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Lo sfruttamento dei minori in esibizioni o nella produzione di materiale pornografici


Art. 600 ter1 c.p. “Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico”.
Anche questo articolo presenta numerose imperfezioni tecnico-giuridiche: da un lato la previsione del mero sfruttamento eluderebbe la punibilità alle induzioni e ai favoreggiamenti, dall’altro la realizzazione di esibizioni o la produzione di materiale pornografici sono configurati come fine della condotta realizzando un reato a dolo specifico che incrimina ogni condotta qualora sia rivolta a tale fine (anche se solo preparatoria), ponendo tale fattispecie in forte contrasto coi principi di offensività e tassatività.
Per questi motivi l’attività interpretativa della giurisprudenza ha portato ad una integrale rilettura di tale norma nei seguenti termini: “Chiunque realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico, sfruttando minori degli anni diciotto”.

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Condotta: può consistere alternativamente in,
- realizzazione di esibizioni pornografiche;
- produzione di materiale pornografico;
dove entrambe devono essere comunque svolte
mediante lo sfruttamento di minori, cioè strumentalizzazione pornografica dei minori a scopo di lucro.
E’ proprio tale ultimo aspetti di mercificazione della propria libertà sessuale che giustifica l’incriminazione di tali atti anche sui maggiori di 14 anni (alzando la tutela fino ai 18 anni di età), pur liberi di autodeterminarsi sessualmente.
Se manca il fine di lucro non sussiste tale reato, ma casomai altri qualora ne sussistano i requisiti.
Tale reato è norma a più fattispecie, nel senso che qualora il soggetto attivo ponga in essere entrambe le condotte alternative (a, b), si ha comunque un solo reato.
E’ reato eventualmente abituale, cioè sussiste sia che la condotta sia unica e sporadica, che qualora sia abituale e reiterata.

Bene giuridico: prulioffensività del reato che lede plurimi beni giuridici (intangibilità sessuale, libertà sessuale, dignità umana, personalità individuale).

Offesa: lesione di tali beni giuridici, reato di danno.

Soggetto passivo: ogni minore di 18 anni.

Elemento soggettivo: dolo specifico,
coscienza e volontà di realizzare esibizioni pedopornografiche o realizzare materiale pedopornografico;
fine di lucro, indipendentemente dal suo concreto raggiungimento (che spesso è incerto);

Perfezionamento: momento e luogo di produzione del materiale o della realizzazione dell’esibizione pedopornografica.

Tentativo: configurabile.

Trattamento sanzionatorio: punito d’ufficio con reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 25822 € a 258228 €.

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