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Fruizione di prestazioni sessuali di minore retribuite

Fruizione di prestazioni sessuali di minore retribuite


Art. 600 bis2 c.p. “Chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 16 anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica”
La punibilità del “cliente” della prestazione sessuale prostitutiva è stata introdotta nel 1998, mentre prima tali soggetti erano sottoposti alla sola disciplina degli atti sessuali violenti o con minore di 14 anni.
La riforma del 1998 ha esteso la punibilità del “cliente” fino all’ipotesi che la persona prostituita abbia 16 anni.
Le ratio sono da una lato che il soggetto/fruitore alimenta lo sviluppo della prostituzione minorile, dall’altro che l’autodeterminazione sessuale di un minore di anni 16, pur se riconosciuta, non può arrivare fino alla determinazione di prostituirsi.

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Condotta: reato di mera condotta, consiste in,
- compiere atti sessuali con minore di età compresa tra 14 e 16 anni.
Anche in quanto caso la locuzione “con” farebbe pensare a una necessaria compartecipazione tra cliente e minore, escludendo così gli atti sessuali del minore su se stesso o su terzi.
A tale inconveniente si risolve interpretando “con” come “coinvolgenti”, senza che ciò sia una analogia di norma sfavorevole, in quanto conforme alla volontà del legislatore, poco esperto di terminologie tecnico-giuridiche.
Tali atti sessuali possono non essere prostituzionali perché ciò non è richiesto dal testo di legge, ma anche prestazioni sessuali episodiche in cambio di denaro;
- in cambio di denaro o altra utilità economica, è essenziale la contrattualità del rapporto sessuale, con scambio di questo con vantaggi economici, altrimenti si rientra nella sfera di libertà sessuale dei maggiori di 14 anni.
A volte il pagamento può essere fatto anche a terzi (i genitori della vittima) e in questi casi il minore può anche essere ignaro del compenso ai suoi atti sessuali.
In queste situazioni si distingue,
- se il rapporto è unico, può anche essere ricondotto alla libera determinazione del minore e il corrispettivo può “comprare” il silenzio dei genitori e quindi non sussistere questo reato;
- se il rapporto è reiterato, è dubbio che possa esserci un vero rapporto affettivo tra minore e soggetto attivo.

Bene giuridico: prulioffensività del reato che lede plurimi beni giuridici (intangibilità sessuale, libertà sessuale, dignità umana, personalità individuale).

Soggetto passivo: qualsiasi minore tra i 14 e i 16 anni di età, di qualsiasi sesso.
Quindi la tutela secondo l’età si distingue tra:
- minori di 14 anni: tutela dell’intangibilità sessuale ex art. 609 quater c.p.
- maggiori di 16 anni: libertà sessuale, unica tutela ex art. 609 bis c.p.
- minori di 16 anni ma maggiori di 14, libertà sessuale tranne per atti sessuali mercenari, dove torna la tutela dell’intangibilità sessuale ex art. 600 bis2 c.p.

Elemento soggettivo: dolo generico,
coscienza e volontà di porre in essere atti sessuali con minore di età compresa tra 14 e 16 anni, in cambio di denaro o altra utilità economica.
Errore sull’età esclude il dolo.

Perfezionamento: momento e luogo dell’atto sessuale e non del pagamento (che nella realtà dei casi concreti spesso viene anticipato o posticipato rispetto agli atti sessuali).

Tentativo: configurabile (ad esempio se è già avvenuto il pagamento ma non ancora l‘atto sessuale).

Circostanze attenuanti speciali:
se il fatto è commesso da minore di anni 18.
Rapporti con altri reati: quando c’è un concorso di norme sullo stesso fatto, cioè una specialità reciproca, tra cui l’art. 600 bis2 c.p., tale articolo soccombe qualora concorra con reati più gravi in virtù della clausola iniziale: “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”, altrimenti si ha un normale concorso di reato.

Trattamento sanzionatorio:
semplice, punita d’ufficio con reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa non inferiore a 5164 €;
attenuata, punita d’ufficio con riduzione fissa di ⅓ della pena.

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