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Atti sessuali con abuso d’autorità


Art. 609 bis1 c.p. “Chiunque (…) mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”
A differenza della normativa precedente alla riforma del 1996, tale fattispecie da un lato è più ampia, comprendendo tra i soggetti attivi ogni persona rivestita di un’autorità (anche privata) mentre la normativa pre-riforma parlava solo di “pubblico ufficiale”, dall’altro lato è più restrittiva in quanto prevede che la violenza sia effetto di un abuso di autorità (cioè abuso di potere) mentre la precedente normativa riteneva sufficiente l’abuso di qualità (cioè lo sfruttamento della qualifica personale di pubblico ufficiale al fine di commettere la violenza sessuale).
Gli elementi sono sostanzialmente uguali alla violenza sessuale in senso stretto, uniche differenze sono:
- Soggetto attivo: nonostante il “chiunque” non è reato comune, ma bensì reato proprio dove il soggetto attivo è chi ricopre la posizione di autorità.
- Condotta: il fine è lo stesso, cioè costringere altri a compiere o subire atti sessuali, ma il mezzo cambia: in questo caso non è la violenza ma l’abuso di autorità, sia pubblica (pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) che privata (tutori, datori di lavoro, genitori, ecc…).
E tale abuso di autorità, cioè di poteri, deve consentire in un uso distorto dei poteri inerenti all’autorità stessa, senza cui il rapporto sessuale tra un superiore e un inferiore resta legittimo, salvo sanzioni disciplinari e salva sempre l’applicazione della “violenza sessuale” qualora vi sia stato uso di violenza.
In ogni caso sembra inconfigurabile una coartazione dell’altrui volontà col semplice abuso di poteri se non accompagnato anche da violenza, anche solo nella forma di minaccia, ed ecco che tale fattispecie sembra ridondante e inutile.
Le uniche ipotesi di abuso di poteri senza violenza si hanno quando il soggetto attivo non minaccia un male illegittimo ma prospetta un beneficio indebito (promozione, ecc…) commettendo il reato di concussione ex art. 317 c.p. ma che, proprio per il fine rivolto alla violenza sessuale, diviene il reato di atti sessuali con abuso d’autorità (divenendo praticamente questo una fattispecie speciale e sussidiaria della concussione, che trova applicazione in virtù della maggiore gravità e della specialità).
- Soggetto passivo: solo la persona soggetta all’autorità del soggetto attivo.
- Elemento soggettivo: dolo generico,
coscienza e volontà di costringere, mediante abuso d’autorità (e non mediante violenza come nella “violenza sessuale” in senso stretto) altri a compiere o subire atti sessuali.
- Rapporti con gli altri reati: tale fattispecie si pone in rapporto di incompatibilità con la violenza sessuale in quanto se la condotta è violenta, allora non sussiste più l’abuso di autorità il quale, a sua volta, deve essere privo di violenza.
- Trattamento sanzionatorio: punita a querela dell’offeso con reclusione da 5 a 10 anni.

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