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L’ignoranza dell’età del minore


Art. 609 sexies c.p.
Se i reati di violenza sessuale (violenza sessuale, atti sessuali con minore, violenza sessuale di gruppo e corruzione di minorenne) sono commessi ai danni di persona minore degli anni 14, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona offesa.
Tale articolo ha suscitato non pochi problemi di legittimità, in quanto esclude che un errore sul fatto faccia venir meno il dolo e collide, quindi, con i principi di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale, delineando, praticamente, un’ipotesi di responsabilità oggettiva.
L’unica soluzione trovata è stata quella di ritenere scusante soltanto l’errore inevitabile (si tratta l’ignorantia aetatis come l’ignorantia legis), mentre continuano a sussistere i reati con errore doloso.
Gli errori colposi non comportano reato colposo, in quanto il codice non prevede espressamente i reati sessuali colposi, come richiedono le regole generali sulla colpa.

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