Lo stato di incapacità procurato mediante violenza
Art. 613 c.p. “Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato di incapacità di intendere e di volere”
Introdotto nel codice penale del 1930, ad oggi è pressoché inapplicato.
Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.
Presupposti condotta: sono due,
- positivamente il soggetto passivo deve essere capace di intendere e di volere (anche parzialmente) in quanto altrimenti non può prodursi l’evento di questo reato;
- negativamente deve mancare il consenso o, se presente, deve essere invalido (per vizio del volere, incapacità, ecc…).
Il fine non scusa se manca il consenso.
Il mezzo usato è irrilevante proprio per la centralità della mancanza del consenso.
Si nutrono dubbi sulla correttezza del testo della rubrica “mediante violenza”, sembrando più corretto “senza consenso”.
Quando, e solo quando, tale reato è realizzato con violenza allora si pone in rapporto di specialità con la violenza privata, ed è ipotesi speciale attenuata essendo l’evento di incapacità di intendere e di volere in sé stessa meno grave dell’evento del fare, tollerare, od omettere qualcosa coartato.
Il consenso, in ogni caso, è vincolato da limiti di disponibilità della libertà morale e deve essere personale.
Condotta: reato a forma vincolata, deve consistere in,
- attività diretta a porre una persona in stato di incapacità di intendere o di volere;
- mediante suggestione ipnotica, somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o qualsiasi altro mezzo.
La condotta deve essere commissiva, ciò si ricava dal testo e dall’incompatibilità dell’omissione con la mancanza del consenso.
Evento: procurato stato di incapacità di intendere o di volere,
- totale o anche solo parziale (per alcuni studiosi);
- transitoria, altrimenti si ha il più grave reato di lesioni personali;
- riguardante cumulativamente sia la capacità di intendere che di volere, o solo quest’ultima (non essendo possibile perdere la sola capacità di intendere senza perdere anche quella di volere; mentre è possibile la perdita della sola capacità di volere).
Ai fini della sussistenza di tale reato, la capacità di intendere e di volere non va vista, come per l’imputabilità, in senso assoluto e astratto, ma in senso relativo e concreto, accertando l’effettiva capacità del soggetto passivo a prescindere da elementi oggettivi (età minore di 14 anni, infermità di mente, ecc…).
Ciò in virtù anche del principio personalistico, il quale impone che la capacità di intendere e di volere sia accertata nella sua pienezza ai fini della responsabilità penale, mentre ai fini della tutela penale è sufficiente un accertamento in qualunque suo esistente grado.
Inoltre è lo stesso codice che, sancendo l’invalidità del consenso del minore o infermo, prevede la tutela, ai sensi di tale reato, anche a soggetti solo concretamente e parzialmente capaci.
Bene giuridico: libertà morale nell’aspetto della capacità di intendere e di volere.
Offesa: privazione o diminuzione del bene giuridico, reato di danno.
Soggetto passivo: per i motivi visti può essere chiunque, anche minori e infermi di mente.
Elemento soggettivo: dolo generico,
- coscienza e volontà di porre una persona in stato di incapacità di intendere o di volere;
c- onsapevolezza della mancanza o invalidità del consenso.
Errore su tale aspetto è errore sul fatto, ed esclude il dolo.
Irrilevante è il fine, se non per applicare altre fattispecie (violenza privata, ecc…).
Perfezionamento: momento e luogo in cui ha inizio lo stato di incapacità.
A seconda del tipo di mezzo usato può essere reato istantaneo o permanente.
Tentativo: configurabile.
Circostanze aggravanti speciali:
- se il colpevole ha agito al fine di far commettere un reato;
- se la persona resa incapace commette, in tale stato, un delitto.
Tali circostanza sono legate da un vincolo di incompatibilità, proprio perché consistono nel medesimo evento ulteriore, solo che nel primo caso è voluto con dolo dal reo, mentre nel secondo no (e riguarda solo i delitti, non i reati in senso ampio comprendente anche le contravvenzioni).
Trattamento sanzionatorio:
- semplice, punito d’ufficio con reclusione fino a 1 anno;
- aggravata, punito d’ufficio con reclusione fino a 5 anni.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Delitti contro il patrimonio - Delitti contro la persona - Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale
- Autore del libro: Per il manuale Giovanni Flora, per i testi sui diritti Ferrando Mantovani
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