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La minaccia


Art. 612 c.p. “Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno”
Questo reato colpisce la violenza psichica non come mezzo finalizzato a un altrui comportamento ma come fine, cioè in sé per sé.
E’ fattispecie sussidiaria dei reati ex 610 e 611 c.p. quando la violenza è finalizzata a un comportamento (violenza privata) o reato (violenza o minaccia per commettere reato) indeterminati.

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Condotta: è reato a forma libera, e la condotta consiste nella minaccia di un danno ingiusto,
- minaccia, cioè,
- prospettazione, con qualsiasi modalità, di un male futuro o prossimo riguardante il soggetto passivo o un terzo a questi legato;
- prospettazione della dipendenza del male dalla volontà del soggetto attivo, altrimenti si ha un semplice avvertimento.
Inoltre la minaccia deve essere idonea ad avere una efficacia intimidatrice, tenendo conto delle circostanze oggettive del caso concreto e le condizioni soggettive e biologiche del soggetto passivo.
In ogni caso la minaccia deve quantomeno essere seria e percepibile per poter essere idonea;
- danno ingiusto, cioè contra jus, costituendo di per sé un illecito.
Non è giusto il danno giuridicamente lecito o indifferente (giuridicamente non vietato)

Evento: la percezione della minaccia da parte del soggetto passivo, in quanto tale reato non è di sola condotta ma è necessario che la minaccia sia recepita dal soggetto passivo, non anche che questi ne sia intimidito, ma che la minaccia sia idonea a intimidire e sia recepita (reato di pericolo).

Bene giuridico: libertà morale sotto il profilo della tranquillità psichica.

Offesa: messa in pericolo del bene della tranquillità psichica, essendo solo eventuale il realizzarsi dell’intimidazione, reato di pericolo.

Soggetto passivo: titolare del bene giuridico contro cui è rivolta la minaccia, egli è anche titolare del diritto di querela.
Non possono essere vittime di tale reato le persone giuridiche e casi di persone fisiche totalmente incapaci di percepire la minaccia (neonati, comatosi, ecc…) in quanto tali soggetto sono privi della capacità di provare timore.

Elemento soggettivo, dolo generico,
- coscienza e volontà di minacciare ad altri un danno, non sono rilevanti i fini, casomai per la sussistenza dei reati ex artt. 610-611 c.p.
- consapevolezza dell’ingiustizia del danno minacciato.
Errore su tale aspetto è errore sul fatto ed esclude il dolo.

Perfezionamento: momento e luogo della percezione da parte del soggetto passivo, reato istantaneo.

Tentativo: naturalisticamente possibile, ma giuridicamente non configurabile essendo la minaccia reato di pericolo.

Circostanze aggravanti speciali:
- se il fatto concerne una minaccia grave, cioè quando grave è il male minacciato, valutato tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive;
- se il fatto è commesso con l’uso di armi (sia reali che simulate, purché esibite), da persona travisata (mascherata), da più persone (almeno due anche se non tutte imputabili e anche se la violenza è esercitata da una soltanto), con scritti anonimi o simbolici (per la maggior forza intimidatrice del mezzo), o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni vere o presunte;
- se il fatto è commesso da persona sottoposta a misure di prevenzione;
- se il fatto è commesso ai danni di soggetto internazionalmente protetto.

Trattamento sanzionatorio,
- semplice, punita a querela dell’offeso con multa fino a 51 €;
- aggravata (a, b), punita d’ufficio con reclusione fino a 1 anno;
- aggravata (c), punita d’ufficio con pena aumentata da ⅓ alla metà;
- aggravata (d), punita a querela dell’offeso con aumento di pena da ⅓ alla metà.

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