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Perquisizione e ispezione personali arbitrarie


Art. 609 c.p. “Pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o un’ispezione personale”
Questa formulazione è stata introdotta col codice penale del 1930, prima si incriminavano le sole perquisizioni personali illecite.

Soggetto attivo: reato proprio, qualsiasi “pubblico ufficiale”, sia competente a perquisizioni o ispezioni che non.
Il privato risponde, casomai, di violenza privata.

Condotta: consiste in,
- eseguire una perquisizione o ispezione personale:
- perquisizione è ricerca di cose;
- ispezione è ricerca di tracce, segni o effetti materiali;
- illegittimamente, cioè con abuso di poteri.

Elemento soggettivo: dolo generico,
- coscienza e volontà di eseguire la perquisizione o l’ispezione;
- consapevolezza dell’abuso dei poteri.
L’errore sull’abuso esclude il dolo.

Perfezionamento: momento e luogo in cui avviene l’ispezione o la perquisizione, reato istantaneo.

Tentativo: configurabile.

Trattamento sanzionatorio, punito d’ufficio con reclusione fino a 1 anno.

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