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La tutela dei diritti dei passeggeri e il pacchetto del 23 ottobre 2007


Insieme all’avvio da parte dell’Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato, il Parlamento europeo ha dato il via libera al pacchetto che conferma la liberalizzazione delle tratte internazionali dal 2010 e che intende promuovere la concorrenza tra le imprese ferroviarie anche low cost, consentendo anche il diritto delle imprese di operare il cabotaggio per percorsi situati all’interno dello stesso Stato membro. La direttiva prevede anche che le imprese ferroviarie definiscono orme regolamentare sulla qualità minima del servizio circa informazioni e biglietti, puntualità dei treni, principi generali in caso di perturbazioni del traffico, soppressione dei treni, pulizia delle carrozze e delle stazioni.
Molto importante anche il regolamento CE n. 1371/2007, un testo omnicomprensivo che stabilisce regole in materia di informazioni che devono essere fornite dalle imprese ferroviarie, conclusione dei contratti di trasporto, emissione di biglietti e attuazione di un sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto, responsabilità delle imprese ferroviarie e loro obblighi di assicurazione nei confronti del passeggero e bagagli, in caso di ritardo e verso le persone disabili o con mobilità ridotta, definizione e monitoraggio di norme di qualità del servizio, gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri, trattamento dei reclami. Il regolamento è entrato in vigore nel dicembre del 2009. In particolare, il passeggero, fermo restando il diritto al trasporto e fatto salvo il rimborso del biglietto quando spetti, può chiedere all’impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardato arrivo al luogo di destinazione indicato sul biglietto. I risarcimenti minimi sono fissati al 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo tra 60 e 119 minuti, al 50% in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti; il pagamento deve avvenire entro un mese dalla presentazione della relativa domanda e può essere effettuato mediante buoni e/o altri servizi o in denaro se così chiede il passeggero. Non si ha diritto a risarcimenti se il passeggero è informato del ritardo del treno prima dell’acquisto del biglietto o se il ritardo nell’ora prevista proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a itinerario alternativo rimane inferiore ai 60 minuti. Devono comunque ricevere assistenza e generi di conforto in caso di ritardo superiore ai 60 minuti.

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