La responsabilità del vettore ferroviario di merci
Nessun risarcimento è dovuto dal vettore per i danni che derivino al mittente dalla ancata o ritardata fornitura dei carri per l’esecuzione del contratto di trasporto, tranne in caso di dolo o colpa grave. Il vettore è responsabile dal momento della ricezione della merce a quello della riconsegna al destinatario, del danno per avaria o perdita totale o parziale della merce, a meno che non siano state causate da fatto o omissione del mittente o del destinatario, dalla natura o dai vizi della merce, dalla mancanza o dallo stato difettoso dell’imballaggio, da caso fortuito e dall’adempimento delle operazioni e formalità doganali. È quindi esonerato quando, in relazione ai particolari rischi connessi ai mezzi e alle condizioni del trasporto ferroviario, la perdita o l’avaria dipendono da trasporto effettuato in carro scoperto o scoperto con copertoni, carico difettoso o non conforme alle Disposizioni, trasporto di merce sotto scorta, mancanza o stato difettoso dell’imballaggio, operazioni e formalità doganali, indicazione incompleta, inesatta o irregolare di merci escluse dal trasporto (merci che per dimensioni, peso o altro non si prestano ad essere trasportate, o merci il cui trasporto è vietato dalla legge). Questo regime di rischi eccettuati, rischi connessi ai mezzi e alle condizioni del trasporto ferroviario e che costituiscono di per sé cause di esonero dalla responsabilità risulta che questo sia un privilegio ingiustificato per il vettore. E così, il mittente è responsabile del mancato rispetto delle norme previste dalle Condizioni se il carico non è completamente visibile, a meno che non provi che ciò sia dipeso dal fatto o omissione del vettore. Queste disposizioni si applicano anche alle spedizioni di merci caricate in container, casse mobili o semirimorchi. Il vettore risponde della sola parte del calo naturale connesso al trasporto che ecceda le normali percentuali di calo; a richiesta dell’avente diritto o anche di propria iniziativa, deve procedere in stazione, all’atto della riconsegna, o al domicilio del destinatario, all’accertamento dell’eventuale danno derivante da avaria o perdita della merce. Se la perdita o l’avaria esistono e sono imputabili al vettore, le spese di accertamento gravano su di lui.
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