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La responsabilità del vettore per i sinistri al passeggero


Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile. Per sinistro si indica qualsiasi evento suscettibile di arrecare danni fisici alla persona che comportino una invalidità permanente parziale o totale, oppure la morte. Il vettore risponde solo dei sinistri riconducibili ad incidenti o anomalie che ineriscono allo svolgimento delle operazioni di trasporto e non di qualsiasi evento che causi lesioni personali o morte del passeggero durante il trasporto quali infermità o morte dovuta a preesistente malattia. Sul vettore incombe una presunzione di colpa che egli può superare solo dimostrando che l’evento dannoso è stato provocato da una causa totalmente estranea alla sua sfera di attività e di controllo e per questo imprevedibile o, se prevedibile, inevitabile.
Pertanto, per ottenere il risarcimento il danneggiato ha l’onere di provare il contratto di trasporto, l’esistenza del danno e che questo si è verificato nel lasso temporale intercorrente tra l’inizio delle operazioni di imbarco e il termine delle operazioni di sbarco. Il vettore deve quindi dimostrare o che il danno alla persona si è verificato a causa di un fatto estraneo al suo controllo e non prevenibile o che il danno è dovuto a un fatto a lui non imputabile che abbia reso impossibile la protezione del passeggero; se la causa del danno rimane ignota, allora il vettore dovrà comunque risarcire.
Il regime di responsabilità del vettore marittimo riproduce la disciplina relativa alla responsabilità contrattuale del c.c., più rigoroso di quello per il vettore terrestre. L’obbligo di protezione viene quindi ritenuto soddisfatto se il vettore abbia operato con l’ordinaria diligenza, da valutarsi con riguardo alla sua specifica attività professionale, volta a proteggere l’incolumità del passeggero, che è comunque tenuto a comportarsi durante il viaggio con la dovuta diligenza: il vettore è responsabile per i sinistri occorsi al passeggero solo nel caso in cui non abbia adottato tutte le misure protettive e le cautele suggerite dalla pratica e dalla normale diligenza professionale per assicurarne l’incolumità ed evitare il verificarsi del danno.

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