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Cause di giustificazione non codificate


Cause di giustificazione apprese in maniera sostanziale dalla società non sono ammissibili nel nostro ordinamento.
Le norme di giustificazione extra-penali non sono coperta dalla riserva di legge assoluta e quindi possono essere applicate anche per analogia e anche facendo ricorso alle consuetudini.
In ogni caso qualunque fattispecie giustificata in assenza di una norma giustificatrice espressa, può essere ricondotta all’esimente dell’esercizio di un diritto o adempimento di un dovere di cui all’art. 51 c.p.
Per esemplificare, attività come quella medico-chirurgica o quella sportiva sono di per se idonee a produrre gli stessi eventi dei fatti tipici, non esiste neanche una precisa norma che giustifichi tali attività ma, dato il riconoscimento di legittimità che l’ordinamento dà loro, basti pensare che esistono i ministeri della sanità e dello sport, si può correttamente presumere la loro giustificazione in virtù dell’utilità sociale che hanno.
In ogni caso si pongono dei limiti che si ricavano dai vari regolamenti di tali attività e da leggi scientifiche.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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