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La colpevolezza


La colpevolezza porta a individuare la rimproverabilità del fatto al suo autore.
E’ un dato esclusivamente soggettivo e quindi non è disciplinabile con regole giuridiche o psicologiche certe.
Colpevolezza è diversa dalla nozione di colpevole, la prima è un elemento del fatto tipico, il secondo è colui che è stato giudicato tale da un organo giudiziario.
La colpevolezza come principio corrisponde a tutti quei principi di personalità della responsabilità penale sanciti anche in Costituzione, mentre la colpevolezza come dogma è la disciplina dell’elemento soggettivo del fatto tipico che dà efficacia a tali principi.
La colpevolezza è sia elemento del fatto tipico che criterio di commisurazione della pena, in quanto maggiore è la rimproverabilità di un reato maggiore sarà la sua conseguente sanzione.
Infine la colpevolezza può fondarsi su dati fattuali o anche su asserzioni ipotetiche che spingono l’autorità giudiziaria a presumere certe condizioni psicologiche nel soggetto al momento del fatto.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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