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Le componenti strutturali dell’omissione


Le componenti strutturali dell’omissione sono:
a. non sussiste l’omissione quando l’azione pretesa non può essere in alcun caso intrapresa per impossibilità fisica.
L’impossibilità è assoluta quando ci sono elementi che impediscono l’azione in ogni situazione, mentre è relativa quando l’obbligo di agire non può essere adempiuto per ragioni psico-fisiche o di forza maggiore attinenti al caso concreto;
b. i presupposti dell’obbligo di agire sono individuati dal legislatore come gli altri elementi essenziali dei reati, bilanciando interessi e contro-interessi e decidendo in che settori e entro quali limiti vincolare l’attività dei consociati.
In caso di obblighi a carico di più soggetti, l’adempimento di uno solleva gli altri dal medesimo obbligo in quanto il nostro sistema penale guarda più al risultato oggettivo di salvataggio del bene giuridico che al risultato soggettivo di rispetto da parte di tutta la pluralità dell’obbligo di azione;
c. l’obbligo di azione inizia al verificarsi dei presupposti legali, mentre il termine dell’obbligo si ha:
- nel momento espressamente previsto dalla legge che impone l’obbligo di azione, oppure in mancanza,
- nel momento in cui cessa l’utilità dell’azione o quando questa diviene impossibile.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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