I comportamenti umani alla luce del concetto giuridico di condotta
Il concetto di condotta pone problemi anche di natura pratica: varie norme pongono in rilievo tanto il momento iniziale della condotta, quanto il problema della rilevanza della condotta in relazione con i suoi fatti preparatori.
Per risolvere tali problemi bisogna avere in mente che una condotta umana è sempre un insieme di tante azioni preparatorie.
I criteri per ricollegare questi fatti alla condotta tipica prevista dalla norma sono vari:
- Concezione causalistica, sono ricollegabili alla condotta tutti quei comportamenti che hanno una loro idoneità causale a produrre il risultato.
Ciò individua bene l’inizio della condotta e inoltre si riesce così ad individuare il comportamento pericoloso che determina la colpa in testa all’agente.
Ma spesso non è facile capire qual è il risultato a cui è orientata un’azione analizzandola a livello così oggettivo, senza indagare sulle ragioni interne che hanno spinto l’agente a compierla.
- Concezione finalistica, sono ricollegabili alla condotta tutti quei comportamenti che sono orientati psicologicamente dall’agente alla produzione del risultato.
Questa concezione consente di ricollegare più concretamente un comportamento alla condotta finale, pur restando vero che l’uomo compie le sue azioni per una pluralità di fini, legando il risultato della individuazione delle condotte ricollegabili tramite questo metodo al frutto di un punto di vista determinato.
Per quel che riguarda l’individuazione del comportamento colposo, sarà qual fatto pericoloso di cui l’agente non vuole le conseguenze ma che compie senza osservare le norme cautelari.
- Contestualità, sono ricollegabili alla stessa condotta più fatti, di per sé tutti tipici, che si producono con una contestualità tale non far dubitare della loro unicità di offensività.
Così i pugni dati al nemico non sono ognuno un singolo reato di lesioni, ma costituiscono una sola condotta.
In conclusione più comportamenti sono ricollegabili alla stessa condotta quando:
- sono tutti idonei a produrre il risultato finale;
- hanno tutti un unico fine psicologico che è quello del risultato della condotta;
- sono tutti contestualmente prodotti.
Continua a leggere:
- Successivo: La differenza giuridica tra azione e omissione
- Precedente: Il concetto di condotta
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto penale I, a.a. 2006/2007
- Titolo del libro: Corso di Diritto Penale
- Autore del libro: Francesco Palazzo
Altri appunti correlati:
- Diritto Penale
- Diritto Penale
- Diritto Penale
- Diritto penale commerciale
- Seminario "Giustizia e Modernità"
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- La distinzione tra dolo eventuale e colpa con previsione con particolare riferimento al nuovo reato di omicidio stradale
- Riflessioni sulla prevenzione generale
- Idoneità e univocità degli atti nel delitto tentato
- La disciplina del tentativo di reato nel codice penale francese del 1810 e nella codificazione penale austriaca
- La responsabilità penale delle persone giuridiche - la soluzione del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.