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Il concetto di condotta


In ogni fatto tipico sono presenti vari elementi, ognuno dei quali è riconducibile ad una di queste categorie:
- soggetto attivo;
- condotta criminosa;
- presupposti della condotta;
- modalità della condotta;
- strumenti della condotta;
- evento naturalistico legato da nesso causale con la condotta;
- oggetto materiale;
- soggetti passivo.
Tra questi l’unico elemento che è presente sempre in ogni fattispecie astratta è la condotta criminosa.
Secondo il principio del nullum crimen sine actione non possono sussistere previsioni incriminatrici che non prevedano una condotta, intesa come comportamento positivo o negativo.
Ciò in quanto il diritto penale mira ad influenzare il comportamento dei consociati e non il loro pensiero.
Un diritto penale che prevedesse sanzioni punitive per semplici modi di essere o pensare sarebbe illecito.

La concezione naturalistica della condotta consiste in ogni movimento fisico con cui un uomo si relaziona con l’ambiente.
La concezione normativa deve essere più elastica e meno rigida della mera previsione legislativa di condotta, deve essere naturalistica ma non in senso stretto, come sola fisicità materiale, ma rispetto ad una realtà socio-valutativa con cui l’uomo entra in contatto.
Tale concezione di condotta come comportamento fisico esterno garantisce che i semplici pensieri non manifestati o gli atteggiamenti esteriori non possano essere incriminati.

La condotta deve, inoltre, corrispondere ad una atto di autodeterminazione e quindi deve essere stata compiuta da un soggetto agente in stato di coscienza e volontà: la c.d. suitas.
Sono sempre privi di suitas gli atti riflessi, gli atti in stato d’incoscienza e gli atti indotti da forza maggiore o costringimento fisico.
La suitas della condotta sussiste sia che sia attuale che potenziale.
Hanno suitas, oltre ovviamente agli atti volontari, gli atti automatici o abituali, cioè quelle azioni che sono eseguite con ripetizione tale da non richiedere più una certa attenzione psichica, ma sono imputabili in virtù della loro potenzialità ad essere svolti con maggior coscienza.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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