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Il principio di onnipotenza del diritto penale: la disciplina codicistica italiana


Vediamo la nostra disciplina codicistica:
- art. 6 c.p. principio di territorialità: è applicabile il diritto italiano ai fatti commessi sul territorio italiano, se poi gli Stati eventualmente collegati alla fattispecie concreta rivendicano la competenza in quanto, nel loro paese, prevalgono i criteri di nazionalità del soggetto attivo o passivo o altri ancora, allora si ha un conflitto di giurisdizione da risolversi secondo il diritto internazionale.
- art. 7 c.p. principio della difesa degli interessi statali: è applicabile la legge penale italiana in cinque situazioni in cui, pur non sussistendo l’elemento di territorialità vengono lesi interessi di primo piano dello Stato italiano.
- art. 8 c.p. principio della difesa degli interessi politici statali: data la maggiore varietà della categoria dei delitti politici, per esercitare la propria competenza lo Stato italiano deve farne richiesta per mezzo del Ministro della Giustizia previa valutazione dei presupposti.
- art. 10(1) c.p. principio della personalità passiva: per esercitare la competenza con questo criterio devono sussistere molteplici presupposti, tra cui
a.reato grave, con pena dell’ergastolo o detenzione di almeno 1 anno;
b.il reo si trovi sul territorio italiano;
c.ne faccia richiesta il Ministro della Giustizia.
- art. 9 c.p. principio della personalità attiva: tale criterio si può usare, alla presenza degli stessi presupposti di cui all’art. 101 c.p., in tre situazioni:
a.art. 9(1) c.p. per i reati a danno dello Stato italiano ex artt. 7-8 c.p.
b.art. 9(2) c.p. per i reati a danno di cittadini italiani;
c.art. 9(3) c.p. per i reati a danno di Stati o cittadini stranieri.
- art. 10(2) c.p. principio di universalità del diritto penale: il diritto penale italiano è applicabile anche quando non sussistono elementi di collegamento col caso concreto.
a.Presupposti per questa applicazione illimitata del diritto italiano sono:
b.il reo si trovi sul territorio italiano;
c.reato grave, con pena dell’ergastolo o detenzione di almeno 3 anni;
non sia stata concessa, o concessa ma rifiutata, l’estradizione dallo Stato italiano a quello sul cui territorio è stato commesso il fatto.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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