I principi generali dell’estradizione
I principi generali dell’estradizione sono:
- divieto di estradizione del cittadino, in quanto ognuno deve essere giudicato dai propri connazionali, se ce ne è la possibilità.
Questo divieto può essere derogato solo per casi determinati dalle convenzioni internazionali;
- doppia incriminazione, il reato contestato al reo deve essere previsto come tale sia nello Stato richiedente l’estradizione che in quello destinatario della richiesta.
Ciò in quanto il primo deve avere basi giuridiche per garantire la non impunità e il secondo in quanto non può aiutare uno Stato terzo a perseguire reati che non ritiene tali;
- divieto di estradizione per reati politici, per quei reati politici, di cui all’art. 8 c.p., è consentita l’estradizione a causa della gravità del fatto criminoso.
Per quel che riguarda reati politici considerati tali solo per motivi di repressione, persecuzione discriminatoria, ecc… l’estradizione è vietata per manifesta illiberalità e antidemocraticità della disposizione incriminatrice;
- principio di specialità, lo Stato richiedente deve impegnarsi a non procedere nei confronti del reo per il caso su cui verte la richiesta di estradizione e a non estradarlo a Stati terzi.
Questo principio è derogabile dalle disposizioni delle convenzioni internazionali;
- divieto di estradizione a Stato con principi contrari alla propria Costituzione, impone il divieto di estradare un soggetto qualora si sappia che verrà sottoposto a trattamenti contrari alla tradizione costituzionale italiana come la pena di morte o le pene corporali;
L’estradizione deve essere concessa se sussistono i presupposti e se il reo non sia già stato sottoposto a regolare processo.
Qualora lo Stato destinatario della richiesta abbia una base di legittimità a procedere direttamente può rifiutare la richiesta sottoponendo il reo a giudizio.
L’estradizione è accettata dal Ministro della Giustizia su autorizzazione dell’interessato o, in mancanza, su sentenza dell’autorità giudiziaria.
L’estradizione è richiesta dal Ministro della Giustizia di propria iniziativa o su istanza della Magistratura.
Il mandato di cattura europeo viene dato da uno Stato membro ad un altro richiedendo la cattura di un soggetto rifugiatosi in quest’ultimo.
Così facendo si evita la procedura intergovernativa e si rende più celere il procedimento.
Continua a leggere:
- Successivo: Organi di giustizia penale sopranazionale
- Precedente: Le forme di cooperazione tra Stati per la competenza nel giudicare
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto penale I, a.a. 2006/2007
- Titolo del libro: Corso di Diritto Penale
- Autore del libro: Francesco Palazzo
Altri appunti correlati:
- Diritto Penale
- Diritto Penale
- Diritto Penale
- Diritto penale commerciale
- Seminario "Giustizia e Modernità"
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- La distinzione tra dolo eventuale e colpa con previsione con particolare riferimento al nuovo reato di omicidio stradale
- Riflessioni sulla prevenzione generale
- Idoneità e univocità degli atti nel delitto tentato
- La disciplina del tentativo di reato nel codice penale francese del 1810 e nella codificazione penale austriaca
- La responsabilità penale delle persone giuridiche - la soluzione del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.