Le forme di cooperazione tra Stati per la competenza nel giudicare
Nei casi in cui sia necessaria una collaborazione tra più Stati per evitare l’impunità, questi sono obbligati a collaborare.
Se uno rifiuta perché legittimato ad avere una competenza sul caso allora deve procedere al giudizio o collaborare a giudicare.
Le forme di cooperazione possono riguardare:
1. l’attività giurisdizionale,
- cooperazione ed assistenza giudiziaria, quando uno Stato deve fornire prove che si trovano nel proprio territorio, ad un altro Stato;
- estradizione processuale, quando uno Stato deve consegnare il sospettato allo Stato giudicante;
- trasferimento dei processi penali invece della consegna del reo, si sposta il processo nello Stato in cui il reo si è rifugiato.
2. esecuzione della sentenza,
- estradizione esecutiva, lo Stato di rifugio consegna il reo alla detenzione in altro Stato;
- esecuzione delle sentenze straniere, quando lo Stato di rifugio esegue la sentenza per conto dello Stato giudicante;
- trasferimento del condannato per favorire il suo reinserimento sociale, il reo può essere trasferito in un centro di detenzione estero, come quello del suo paese di nascita.
L’estradizione è regolata da convenzioni internazionali che possono derogare alle leggi interne ma non ai principi costituzionali.
Tali convenzioni prevedono alcuni casi, dei quali regolano la disciplina di estradizione, mentre per i casi non previsti si applicano le leggi e le norme costituzionali degli Stati interessati.
Per una migliore disciplina estraditiva occorre che gli ordinamenti penali abbiano tra loro un buon grado di omogeneità, obiettivo questo della UE.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto penale I, a.a. 2006/2007
- Titolo del libro: Corso di Diritto Penale
- Autore del libro: Francesco Palazzo
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