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La responsabilità degli enti collettivi


Tutti gli aspetti visti fino ad ora relativi alla pena, presuppongono come soggetto destinatario un individuo psicologicamente attivo e quindi una persona fisica.
Ciò porta ad escludere radicalmente le persone giuridiche dalla responsabilità penale.
Questo principio della irresponsabilità penale delle persone giuridiche è entrato lentamente in crisi.
Data la funzione sempre più rilevante delle imprese nella società si è sentita la necessità di assoggettarle alla responsabilità penale.
Perseguire però la sola persona fisica agente si ritiene inadeguato in quanto:
- tale soggetto non è facilmente individuabile all’interno di un’impresa;
- spesso certi soggetti agiscono sotto disposizioni da parte di organi gerarchicamente superiori;
- l’incriminazione del singolo agente non disincentiva l’impresa dalla prosecuzione dell’attività illecita;
Ma anche la persecuzione dell’intero ente riscontra non poche difficoltà perché:
- la punizione potrebbe avere ripercussioni su persone fisiche totalmente estranee all’illecito, si pensi ai lavoratori, ai soci o anche ai clienti, configurando così una incostituzionale responsabilità per fatto altrui;
- si avrebbe una responsabilità completamente slegata dalla colpevolezza non essendo l’ente un soggetto dotato di personalità psichica;
- le pene non potrebbero svolgere le funzioni retributive e rieducative costituzionalmente richieste.
L’unico modo per superare questi problemi di costituzionalità è trovare criteri di collegamento tra l’illecito e la politica d’impresa della persona giuridica, facendo si che sia la “colpevolezza” che la completa personalità dell’illecito ricadano sull’ente nella sua completezza.
Per quel che riguarda poi il problema della sanzione punitiva da applicare abbiamo già avuto modo di affermare come la pena pecuniaria svolga una funzione retributiva e rieducativa.
Il nostro ordinamento ha configurato con il d.lgs. 231/2001 la responsabilità degli enti come responsabilità amministrativa, a causa dei dubbi relativi ad una compatibilità costituzionale con la responsabilità penale.
Questa responsabilità amministrativa è molto simile a quella penale tanto che è di competenza dei giudici penali.
Dunque la persona fisica risponderà secondo il diritto penale, l’ente secondo questa speciale disciplina amministrativa.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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