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Principio di offensività e concetto di dannosità sociale


Ogni reato è portatore di un disvalore ritenuto dannoso per la società e quindi represso con la pena.
Inoltre ogni reato tutela, con la sua previsione incriminatrice, il valore che il disvalore offende, ad esempio l’art. 575 c.p. che prevede il reato d’omicidio è portatore del disvalore della morte e protegge il valore della vita.
Le garanzie sostanziali cercano, con il principio di offensività del reato, di delimitare i comportamenti verso i quali sia possibile esercitare lo strumento penale.
Date sia le funzioni di prevenzione generale sia positiva che negativa, si può comprendere come da sempre sia stata forte la tendenza ad ampliare la sfera del diritto penale e dei reati.
Per questo si è dovuto ancorare questa tendenza al requisito di una effettiva dannosità sociale del reato.
Ma tale concetto è troppo astratto e la scienza penale ha elaborato altri criteri cui il legislatore deve attenersi per criminalizzare certi comportamenti.
In ogni caso, però, il concetto di dannosità sociale resta requisito vincolante per le scelte di criminalizzazione del legislatore, in due punti fondamentali:
- disvalore “sociale” sta a significare che i reati devono essere comportamenti il cui disvalore è sentito tale dalla società e non dal legislatore o da altri soggetti particolaristici;
- comportamenti “sociali” cioè le condotte criminali devono essere esterne, rivolte alla società e non soltanto interiori alla persona.
Un comportamento illecito penalmente diviene reato soltanto quando colui che lo ha pensato lo compie, recando un peggioramento nella situazione sociale.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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