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La colpevolezza nei reati colposi


Nei reati colposi si ha una c.d. misura oggettiva che è rappresentata dalla evitabilità della ignorantia legis riferita alla regola cautelare, e una c.d. misura soggettiva che è rappresentata dalla motivabilità del soggetto in conformità con tale regola.
La misura oggettiva può essere maneggiata dal legislatore, come nella colpa specifica, o dal giudice, come nella colpa generica.
La misura soggettiva è il risultato di una ipotesi che affianca il comportamento del soggetto agente a quello di un agente modello.
Gli elementi che consentono di formulare un giudizio di colpevolezza nei reati colposi sono:
- conoscenza o riconoscibilità del pericolo, a seconda del diverso grado il quantum della pena sarà diverso, cioè nella colpa con previsione la pena sarà più elevata che nella colpa senza previsione;
- conoscenza o riconoscibilità della regola cautelare, occorre che sia conosciuto o conoscibile sia il carattere cautelare della regola sia la sua natura di norma giuridica vincolante.
Se la regola cautelare era conosciuta allora si avrà colpa cosciente e maggior grado di colpevolezza rispetto a una sola conoscibilità della regola con colpa incosciente.
Se siamo in ambito di colpa specifica si deve avere coscienza o conoscibilità di una norma positiva e quindi la disciplina è uguale a quella della scientia iuris dei reati dolosi, cioè si deve richiedere una informazione giuridica.
In ambito di colpa generica si deve soltanto avere coscienza del pericolo e, partendo dalla rappresentazione dell’evento illecito, conformare il proprio comportamento per evitare il suo prodursi;
- obbiettiva possibilità di comportamento conforme alla regole cautelare, non è effettuabile un giudizio di colpevolezza per colui che, per cause non a lui imputabili, si trova impossibilitato a conformare la propria condotta alle prescrizioni della regola cautelare.
Tutti i fattori che escludono la riconoscibilità del pericolo, la conoscibilità della norma cautelare e la possibilità di conformarvisi sono ricondotti al caso fortuito che quindi esclude la colpevolezza.
Il caso fortuito era già causa di esclusione della causalità.
Riconoscibilità del pericolo, conoscibilità della regola cautelare e possibilità di conformarvisi vengono valutati caso per caso a seconda del soggetto agente.
Sono tutti giudizi ipotetici e quindi per giungere a una conclusione occorre analizzare la situazione concreta in base ad un agente modello.
A volte questo agente modello deve essere richiamato sia per la misura oggettiva, per individuare, nei casi di colpa generica, la regola cautelare che ci si può aspettare dal soggetto agente in base alle sue capacità/conoscenze; che per la misura soggettiva, per individuare se è effettuabile un giudizio di colpevolezza, cioè se il soggetto avrebbe potuto motivarsi secondo tale regola cautelare, ossia se avrebbe potuto riconoscere il pericolo, conoscere la norma cautelare e avesse potuto conformarvisi.
Nei casi di colpa per assunzione non esclude la colpevolezza in quanto un soggetto si assume volontariamente un compito di cui sa di non essere all’altezza, e la successiva situazione di impossibilità di conformarsi alla regola cautelare non lo scuserà.
Stesso effetto avviene nei casi di actio in libera causa cioè quando è il soggetto stesso a essersi messo in condizione di non potersi motivare secondo la norma cautelare.
In entrambi i casi non c’è consapevolezza al momento del fatto, ma sussiste una pre-consapevolezza che comporta la responsabilità penale del reo.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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