Riesame degli artt. 474 n. 1 c.p.c., 2818 e 2953 c.c.
Riesaminando le disposizioni di legge che la dottrina è solito porre a fondamento dell'affermazione secondo cui oggetto della condanna possono essere solo obblighi suscettibili di esecuzione forzata, è dato rilevare che nessuna di queste disposizioni giustifica una conseguenza di tale specie.
L'art. 474 n. 1 c.p.c., ponendosi dall'angolo visuale dell'identificazione dei provvedimenti, atti o documenti idonei a mettere in moto un processo di esecuzione forzata, si mostra inidoneo a fornire alcun argomento in ordine al problema relativo al se oggetto della sentenza di condanna possono essere anche obblighi non suscettibili di esecuzione forzata.
Nulla è dato desumere dall'art. 2818 c.c. il quale, parlando di "sentenza che porta la condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione", usa una formulazione la quale si presta perfettamente a ricomprendere, oltre alle sentenze di condanna all'adempimento di obblighi già violati suscettibili di esecuzione forzata, anche le sentenze di condanna all'adempimento di obblighi non ancora violati, ma suscettibili di esecuzione forzata in caso di loro successiva violazione (cosiddetta condanna in futuro), le sentenze di condanna all'adempimento di obblighi già violati e non suscettibili di esecuzione forzata il cui adempimento appare ancora possibile, le sentenze di condanna dirette ad impedire violazioni future.
Nessun argomento può essere tratto, infine, dall'art. 2953 c.c. che dispone che "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di 10 anni, quando riguardo ad essi è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di 10 anni":
- ove si consideri realmente oggetto della prescrizione non il diritto, ma l'azione esecutiva in senso stretto, non si comprenderebbe perché il legislatore abbia subordinato il prodursi di tale effetto al passaggio in giudicato della sentenza (abbiamo visto infatti come l'efficacia esecutiva è, nel nostro ordinamento, sempre anticipata rispetto al fenomeno del giudicato);
- comunque, anche ammesso che il rafforzamento della tutela sia in funzione della futura esecuzione della sentenza di condanna, tale esigenza sussisterebbe non solo nell'ipotesi in cui la condanna deve essere attuata attraverso la tecnica dell'esecuzione forzata, ma anche nell'ipotesi in cui l'attuazione possa avvenire attraverso la tecnica delle misure coercitive.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile (modulo primo), a.a. 2007/2008.
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: Andrea Proto Pisani
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