Onere della prova e accertamento negativo del diritto
In base all'art. 2697 c.c. l'onere della prova è ripartito tra le parti del processo in modo che l'attore dovrà provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e il convenuto dovrà provare i fatti modificativi, impeditivi, estintivi.
Con riferimento alle domande di accertamento positivo (l'attore chiede sia accertata l'esistenza di un suo diritto), la ripartizione dell'onere della prova non dà adito a alcuna particolarità rispetto a come essa si pone con riferimento ad ogni altra azione.
Problemi invece sorgono con riferimento alle domande di mero accertamento negativo.
Partendo dal rilievo che nel nostro ordinamento sono bandite le azioni di iattanza (azioni "con cui si provocava il convenuto ad agire o a provare caricando quest'ultimo della prova dell'esistenza di un diritto, negato dall'attore"), ritiene che, allo scopo di non aggravare la condizione del convenuto in ipotesi di domanda di mero accertamento negativo, l'attore abbia l'onere di provare l'inesistenza di uno dei più fatti costitutivi o l'esistenza di uno dei fatti impeditivi o estintivi del diritto del convenuto; con la conseguenza che ove residui una qualche incertezza in ordine all'esistenza dei fatti estintivi e impeditivi o in ordine all'inesistenza dei fatti costitutivi, il giudice dovrà rigettare la domanda e dichiarare l'esistenza del diritto del convenuto.
Questa soluzione suscita perplessità in ipotesi di azioni di accertamento negativo di diritti che (come ad esempio i diritti reali) possono derivare da più fatti costitutivi; in casi di tale specie, se da un lato è assurdo porre a carico dell'attore la prova dell'inesistenza di tutti i fatti costitutivi alternativamente concorrenti, in modo tale che il convenuto, allegando in giudizio tutti i fatti costitutivi possibili, finisca per rendere diabolica la prova negativa dell'attore, dall'altro lato altrettanto assurdo sarebbe lasciare libero l'attore di scegliere quale fatto costitutivo, alternativamente concorrente, porre a fondamento della sua domanda (scelta che ricadrebbe su di un fatto di cui è facilmente dimostrabile l'esistenza): in tal modo la libertà di scelta dell'attore si rivelerebbe un espediente con cui trasformare l'azione di accertamento negativo in una provocatio ad agendum o ad probandum, facendo gravare sul convenuto il vero onere della prova.
L'unico modo per individuare un punto di equilibrio tra l'esigenza di tutela del diritto di difesa del convenuto e quella di tutela del diritto d'azione dell'attore, può essere il seguente: l'attore deve porre a fondamento della sua domanda di accertamento negativo l'inesistenza non di un fatto costitutivo alternativamente concorrente qualsiasi, ma di quel fatto (o di quei fatti) costitutivo che stato posto dal convenuto a fondamento del suo vanto stragiudiziale.
Nel caso in cui il convenuto si fosse limitato ad affermarsi titolare del diritto, senza che esplicitamente o implicitamente sia possibile individuare alcun fondamento del suo vanto, si sarebbe alla presenza di una contestazione talmente generica da escludere la stessa esistenza di un interesse ad agire in accertamento negativo.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile (modulo primo), a.a. 2007/2008.
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: Andrea Proto Pisani
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