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Oggetto della tutela di mero accertamento: diritti e non meri fatti o norme giuridiche


Oggetto della tutela di mero accertamento possono essere solo diritti, situazioni giuridiche soggettive concrete (anche se future) e non meri fatti (anche se giuridicamente rilevanti) o norme: i fatti e le norme sono elementi indispensabili che devono essere conosciuti dal giudice per potersi pronunciare sull'esistenza o inesistenza del diritto fatto valere in giudizio, ma l'accertamento contenuto in ogni provvedimento giurisdizionale ha ad oggetto unicamente i diritti.
Se fosse possibile l'accertamento giudiziale del fatto storico, oppure l'accertamento della norma giuridica, si avrebbe in concreto la limitazione del diritto di difesa del convenuto.
Posto, infatti, che il fatto storico è fonte di una serie indefinita di fattispecie e come tale può essere rilevante ai fini di più e diversissimi effetti giuridici, se non viene precisato quale sia la fattispecie con riferimento alla quale si agisce, il convenuto non saprebbe quale è il bene della vita su cui l'accertamento è destinato ad incidere.
Osservazioni analoghe possono essere svolte ove ad oggetto dell'accertamento si ponesse una semplice norma giuridica dotata dei caratteri della generalità ed astrattezza.
Poiché la funzione propria della tutela di mero accertamento è accertare in modo immutabile tra le parti l'esistenza, l'inesistenza o il modo di essere di un determinato quid, mi sembra evidente che in tanto il convenuto potrà essere posto in condizione di esercitare effettivamente il suo diritto di difesa, in quanto il quid da accertare sia un qualcosa di cui il convenuto possa valutare preventivamente quali siano i possibili effetti per lui vantaggiosi o dannosi.
Se, al contrario, il bene richiesto dall'attore o il danno che il convenuto può subire dall'accoglimento della domanda è indeterminato o imprevedibile, il diritto di difesa risulterà sostanzialmente violato in quanto il convenuto, non sapendo contro cosa doversi effettivamente difendere, non sarà in grado di individuare il parametro in base al quale commisurare l'entità del suo sforzo di difesa.
In base a questi rilievi si comprende anche il motivo per cui l'art. 241 cost. fa riferimento a diritti e non a fatti o norme, limitando ad essi soltanto il diritto ad agire in giudizio.
In tal modo abbiamo individuato un limite generale all'ammissibilità della tutela di mero accertamento ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 100 c.p.c.

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