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La chiamata di terzi su istanza dell'attore e la modifica delle domande ed eccezioni già proposte


Ai sensi dell'art. 183(5) c.p.c. "nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni precedentemente formulate".
In particolare:
- Nel corso della prima udienza l'attore ha piena possibilità di replica alle difese articolata dal convenuto nella comparsa di risposta.
Può proporre di conseguenza domanda riconvenzionale, domanda di accertamento ex art. 34 c.p.c. ed eccezioni che siano conseguenza delle difese del convenuto e ciò indipendentemente dal se tali domande ed eccezioni siano relative allo stesso rapporto o ad un rapporto pregiudiziale a quello su cui si fonda la domanda originaria.
Affronta della replica dell'attore, il convenuto posso volta controreplicare, ma la controreplica del convenuto può consistere solo nella proposizione di eccezioni che siano conseguenza della replica dell'attore e non anche nella proposizione di domande: limitazione di buonsenso la quale, per un verso, non comprime in modo alcuno la difesa del convenuto che è assicurata dal potere di eccezione, per altro verso, evita di dilatare oltre misura il novero delle vere e proprie domande.
Ancora, alla controreplica del convenuto l'attore ha a sua volta facoltà di replica a livello di sole eccezioni: e così via teoricamente fino all'infinito pena la violazione del diritto di difesa.
- Sempre nel corso della prima udienza l'attore ha possibilità di chiamare un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto.
A differenza di quanto accade nell'ipotesi precedente, di domande proposte contro il convenuto originario che siano conseguenza delle difese svolte dal convenuto, la chiamata in causa di terzi da parte dell'attore, la cui esigenza sia sorta dalle difese del convenuto, è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del giudice.
- Le parti possono liberamente precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta.
La precisazione si distingue dalla modificazione perché è mero chiarimento che non comporta alcuna modifica dell'oggetto mediato (diritto fatto valere in giudizio) o immediato della domanda né delle eccezioni in senso stretto.
La modificazione non è conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto.
Quell'ora in esame è l'ultimo momento utile per modificare domande, eccezioni e conclusioni.

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