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Litispendenza e continenza


La litispendenza si ha quando "una stessa causa proposta davanti a giudici diversi".
Perché si abbia litispendenza occorre che lo stesso diritto sia fatto valere in giudizio, tra le stesse parti, innanzi a due giudici diversi.
In ipotesi di tale specie, se entrambi i giudici potessero conoscere della stessa controversia, oltre ad aversi un inutile dispendio di attività processuale, si aprirebbe la strada al formarsi di due giudicati praticamente contraddittori.
Di qui la necessità di eliminare uno dei due processi, cosa che realizza la disciplina dell'art. 391 c.p.c. là dove dispone che il giudice "successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo".
La forma della sentenza consente, attraverso le impugnazioni, il controllo circa un eventuale errore del giudice che, se esistente, rischia di dar luogo ad un'ipotesi di denegata giustizia.
Analogamente, si ha litispendenza ove tra le stesse parti, in seguenti giudizi dinanzi a giudici diversi, siano fatti valere diritti tra loro incompatibili.
Ove le due cause siano state instaurate davanti allo stesso ufficio giudiziario il rimedio è dato non dalla soppressione di uno dei due processi, bensì unicamente dalla loro riunione; l'inesistenza di rischi di diniego di giustizia, in caso di errore del giudice, giustifica l'adozione della forma del decreto.
La continenza è un fenomeno di litispendenza parziale.
Continenza si ha ogni qualvolta una causa (cosiddetta continente) ne ricomprende un'altra (cosiddetta contenuta), proposta davanti a un giudice diverso.
La disciplina della continenza è contenuta nell'art. 392 c.p.c. ed è disciplina tecnicamente eccepibile perché, a differenza di quanto disposto riguardo alla litispendenza, non fa dipendere la dichiarazione di continenza dalla mera prevenzione, ma prevede una commistione con la competenza: ne deriva una possibilità di conflitti che invece andrebbe prevenuta a tutti costi.
Ai sensi dell'art. 392 c.p.c.:
- se il giudice preventivamente adito è competente anche sulla causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con sentenza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice;
- se invece il giudice preventivamente adito non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione di continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

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