L'art. 10(2) c.p.c.
L'art. 10 c.p.c., dopo aver stabilito che ai fini dell'individuazione del giudice competente il valore della causa si determina in base all'oggetto della domanda, al secondo comma dispone: "a tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale".
L'art. 10 c.p.c. consente di individuare, in modo assolutamente semplice, il giudice competente per ragioni di valore.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile (modulo primo), a.a. 2007/2008.
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: Andrea Proto Pisani
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