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Cenni sulla difesa tecnica


Il nostro ordinamento, come regola generale, non consente alla parte di stare personalmente in giudizio, ma richiede la necessaria intermediazione di un difensore tecnico.
Le scelte sono oggi indicate chiaramente dall'art. 82 c.p.c.:
- la parte può stare personalmente in giudizio solo nei giudizi di competenza del giudice di pace: senza autorizzazione del giudice, se la causa è di valore non eccedente il milione, con l'autorizzazione del giudice ove ecceda il valore del milione;
- nei giudizi innanzi a tutti gli altri giudici le parti debbono stare in giudizio con il ministero di un avvocato legalmente esercente.
Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.
La parte, o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
Del tutto carente è la disciplina dei vizi inerenti alla difesa tecnica.
Ad avviso della giurisprudenza, ove la parte, senza averne il potere, stia in giudizio personalmente, crea un vizio rilevabile d'ufficio, insanabile, che determina l'inesistenza della sentenza eventualmente emanata.

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