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La l. 5992/1889 e il sorgere del sistema di giustizia amministrativa ereditato dalla Costituzione del 1948


La l. 3761/1877 lasciava inalterato il problema della tutela giurisdizionale dei privati "toccati" da atti amministrativi cui non preesisteva alcun diritto soggettivo.
Di qui, la l. 5992/1889 che istituì, in aggiunta alle 3 sezioni consultive precedenti, la IV sezione del Consiglio di Stato, attribuendole competenza a risolvere con garanzie processuali le controversie genericamente relative a "interessi".
A seguito di una evoluzione, la quarta (e poi la quinta e la sesta) sezione del Consiglio di Stato sarebbe divenuta il massimo organo di giustizia amministrativa del nostro ordinamento.
Dopo aver raggiunto punte massime di espansione, è in atto oramai da alcuni decenni un movimento che tende a ridurre l'ambito della giurisdizione amministrativa ed a allargare quello della giurisdizione ordinaria.
A seguito dell'introduzione della quarta sezione del Consiglio di Stato, l'area del conflitto tra giurisdizione e amministrazione muta radicalmente: il terreno vero del conflitto non è più l'ipotesi dell'interesse di fatto dedotto davanti al giudice ordinario, bensì quella della deduzione davanti al giudice ordinario di una situazione soggettiva del privato che sia da qualificare come di interesse legittimo: in tali casi sorge la questione, di giurisdizione in senso stretto, relativa alla qualifica della situazione soggettiva e quindi al se giudice fornito di giurisdizione sia il giudice ordinario o il giudice amministrativo.
Questa questione era però radicalmente diversa da quella per la quale la l. 3761/1877 aveva previsto il regolamento preventivo di giurisdizione: come tale essa poteva essere portata all'esame della Corte di Cassazione unicamente tramite il sistema ordinario delle impugnazioni avverso la sentenza che avesse pronunciato su di essa.
L'instaurazione di un sistema di giustizia amministrativa capace di dare sfogo alla tutela giurisdizionale degli interessi legittimi ridusse, altresì, di molto le ipotesi di interessi di fatto dedotti davanti al giudice ordinario contro la pubblica amministrazione: cioè le ipotesi che sole potevano costituire oggetto del rimedio straordinario della regolamento, rimedio che lentamente cadde in desuetudine.

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