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Il sistema costituzionale immediatamente successivo al 1865


Il sistema che si trova alla base della l. 2248/1865 all. E (abolizione del contenzioso amministrativo) è radicalmente diverso.
Si sopprimono i vecchi tribunali del contenzioso, con conseguente riduzione dell'amministrazione alla sola amministrazione attiva, e si introduce un sistema di giurisdizione unica devolvendo "alla giurisdizione ordinaria tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque di possa essere interessato alla pubblica amministrazione".
Si specifica, poi, che "quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa", il giudice ordinario si limiterà a conoscere in via incidentale della legittimità dell'atto amministrativo senza poter revocare o annullare l'atto amministrativo, ma salvo l'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato.
Conseguenza dell'introduzione di un simile sistema fu, però, l'assenza di tutela giurisdizionale davanti a qualsiasi giudice riguardo a quel sempre più vasto settore della attività amministrativa discrezionale o vincolata cui non preesisteva alcun diritto soggettivo esplicito, ma pur tuttavia capace di toccare "interessi" privati.
I cittadini portatori di simili "interessi" vedevano rimessa tutta la loro tutela alle opposizioni e ricorsi gerarchici interni alla stessa amministrazione attiva.
Nel sistema di giurisdizione unica la conservazione del vecchio istituto di regolamento dei conflitti tra amministrazione e giurisdizione era un assurdo; l'unica ipotesi di possibile applicazione dell'istituto era infatti quella in cui davanti al giudice ordinario fosse stato fatto valere contro la pubblica amministrazione un "interesse" che non assurgesse a livello di diritto civile o politico: ma in tale ipotesi spettava al giudice stabilire se la pretesa azionata era tutelabile o no e ciò accadeva non perché "competente" fosse la pubblica amministrazione, ma solo perché non vi era diritto.
Con la l. 3761/1877 (sui conflitti di attribuzione), il sistema previgente viene sostanzialmente conservato con la sola grossa novità della devoluzione alla Corte di Cassazione romana del potere di risolvere il conflitto.
Dall'analisi dei lavori parlamentari del tempo emerge che l'istituto non fu soppresso al solo scopo di conservare all'esecutivo il "privilegio" di adoperare il "mezzo straordinario" (rispetto al sistema ordinario dei mezzi di impugnazione) del regolamento, tramite il quale determinare la sospensione del processo di merito iniziato dal cittadino innanzi a uno dei giudici di merito del regno e di "deviare" la causa davanti alla Cassazione romana (i cui magistrati erano più vicini all'esecutivo); la Cassazione romana diveniva, a seguito del regolamento, giudice di primo e unico grado della causa.

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