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La condanna provvisionale


L'art. 2782 c.p.c. disciplina un istituto molto diverso dalla condanna generica, la condanna provvisionale.
Secondo questa disposizione, il collegio, con la stessa sentenza con la quale pronuncia condanna generica, può, sempre su istanza di parte, "condannare il debitore al pagamento di una provvisionale nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova".
Contrariamente alla condanna generica, qui ci troviamo di fronte ad un provvedimento di condanna vero e proprio: la sentenza ex art. 2782 c.p.c. è titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 n. 1 c.p.c.; è titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, per la somma in essa indicata; è capace di produrre gli effetti disciplinati dall'art. 2953 c.c.
La condanna provvisionale è strumento idoneo a sopperire sia alle lungaggini patologiche del processo, sia alla particolare difficoltà di effettuare accertamenti diretti a provare il danno nel suo completo ammontare.
Il legislatore ha disciplinato la provvisionale in questo modo: la forma del provvedimento della sentenza; è titolo esecutivo e titolo per iscrivere ipoteca giudiziale; è pronunciata su istanza di parte; è irrevocabile da parte del giudice che l'ha emanata e soggetta ad autonoma impugnazione immediata o differita; e, essendo soggetta al regime delle sentenze non definitive di merito, sopravvive all'estinzione del processo.
Per la condanna provvisionale, quale che sia l'esito dell'ulteriore fase del processo diretta alla liquidazione definitiva del quantum, è indubitabile ed indiscusso che il provvedimento non potrà mai perdere la sua efficacia di condanna in senso stretto, potendo essere modificata solo mediante l'esperimento dei normali mezzi di impugnazione.

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