Efficacia soggettiva degli atti di accertamento e della iscrizione a ruolo
Con riferimento all’efficacia soggettiva degli atti di Amministrazione finanziaria, si sono posti diversi problemi:
a. Primo problema: l’amministrazione finanziaria è tenuta a notificare l’avviso di accertamento a tutti i coobbligati o può anche notificarlo solo ad uno, fermo restando che l’atto esplica effetti solo nei confronti del soggetto notificato?
Nella solidarietà vi è sono più debitori per un’unica prestazione e l’adempimento di uno libera gli altri. Da ciò deriva la facoltà per il creditore di rivolgersi ad uno piuttosto che ad un altro per l’adempimento.
Come il creditore può scegliere a sua discrezione a chi rivolgersi, così l’amministrazione finanziaria può emettere l’avviso di accertamento nei confronti di uno solo o di alcuni, o di tutti i coobbligati.
Tuttavia la giurisprudenza ha ribaltato questo principio fissandone un altro secondo cui un avviso di accertamento, che ha destinatario ed è notificato ad un condebitore, è efficace solo nei confronti di questi e non ha effetti verso gli altri condebitori.
Gli unici casi in cui l’atto produce effetti nei confronti di soggetti diversi dai suoi destinatari sono due: - quando un soggetto subentri ad un altro nell’obbligazione (successione nel debito d’imposta); - quando l’amministrazione sia titolare di privilegio speciale perché viene esercitato su di un bene, a prescindere dalla proprietà del bene stesso.
b. Secondo problema: in passato si riteneva che l’avviso di accertamento riguardante l’obbligazione principale, producesse effetti anche per l’obbligazione dipendente. Tuttavia l’obbligato dipendente poteva contestare i presupposti particolari dell’obbligazione dipendente ma non dell’obbligazione principale.
Ad oggi si è rifiutata questa tesi in quanto non ha fondamento il fatto che venga esteso al coobbligato dipendente gli effetti di un atto emesso nei confronti di un altro soggetto (obbligato principale). Ecco che si consente all’obbligato dipendente di contestare i presupposti dell’obbligazione principale.
c. Terzo problema: dato che l’avviso di accertamento esplica effetti solo nei confronti del condebitore a cui viene notificato, è solo quel condebitore che può essere iscritto a ruolo. Tuttavia il fisco può iscrivere a ruolo un condebitore in quanto quella iscrizione a ruolo sia legittimata da un avviso di accertamento emesso nei confronti di quel condebitore.
Nella prassi, invece, accade che vengano iscritti a ruolo soggetti nei confronti dei quali non vi è alcun titolo che legittimi la riscossione. Quindi, per l’iscrizione a ruolo, occorre che vi sia non solo un titolo che legittimi l’iscrizione, ma anche l’iscrizione di un soggetto nei cui confronti si pretende di riscuotere.
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