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La solidarietà tributaria


Le diverse situazioni passive che scaturiscono dalle fattispecie tributarie possono far capo ad una pluralità di soggetti passivi. Possono consistere in obblighi formali o dell’obbligazione tributaria. La figura dell’obbligazione solidale in senso tecnico ricorre solo quando più soggetti sono tenuti n solido ad adempiere all’obbligazione tributaria. Quindi, anche per l’obbligazione tributaria, come per quella civile, può aversi la solidarietà. Tuttavia è da precisare che in diritto tributario non esiste la solidarietà attiva ma solo quella passiva in virtù di norme civilistiche in quanto il diritto tributario non fornisce definizioni di solidarietà passiva.
Vi sono due tipi di solidarietà tributaria: quella paritetica e quella dipendente. La prima si ha quando il presupposto del tributo è riferibile ad una pluralità di soggetti; nel secondo caso, vi è un obbligato principale che ha posto in essere il presupposto del tributo, ed un obbligato dipendente (c.d. responsabile d’imposta) che non ha partecipato alla realizzazione del presupposto ma è obbligato (in solido) perché ha posto in essere una fattispecie collaterale.
La solidarietà paritaria. La fattispecie :
I casi in cui si ha solidarietà tributaria paritaria sono caratterizzati dal fatto che ai coobbligati è riferibile, in modo unitario il presupposto del tributo.
Ciò avviene soprattutto nel campo delle imposte indirette. Ad esempio:
- Obbligati al pagamento dell’imposta di registro sono le parti contraenti il contratto da registrare;
- Le imposte ipotecarie sono dovute dagli interessati e dai debitori contro cui è iscritta o rinnovata l’ipoteca;
L’imposta sulle successioni è dovuta dagli eredi in solido.
La solidarietà dipendente ed il responsabile d’imposta. La fattispecie :
È definito responsabile d’imposta quel particolare debitore d’imposta che non realizza il presupposto ma una fattispecie collaterale ed è fiscalmente obbligato, in via dipendente, in solido con i soggetto che realizza il presupposto (obbligato principale).
Ciò che distingue il responsabile d’imposta dal coobbligato della solidarietà paritaria è il fatto che la sua responsabilità non deriva dall’aver concorso a realizzare il presupposto dell’imposta, ma dall’aver posto in essere una fattispecie ulteriore e diversa.
Tra fattispecie principale (relativa all’obbligato principale) e secondaria (relativa al responsabile) vi è un rapporto di pregiudizialità-dipendenza per cui l’obbligazione del responsabile non esiste se non esiste quella principale. Quindi il responsabile è in coobbligato in via dipendente.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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