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Il presupposto


Ogni norma giuridica si compone di due elementi: la fattispecie e l’effetto. La fattispecie che dà vita all’imposta è variamente denominata: fatto imponibile, fatto generatore, presupposto. In relazione all’effetto principale, il presupposto è quell’evento che determina, direttamente o indirettamente, il sorgere dell’obbligazione tributaria. Qui il presupposto deve essere esaminato dal punto di vista strutturale. I caratteri oggettivi del presupposto sono:
A) il presupposto d’imposta va tenuto distinto dall’oggetto; l’uno è nozione giuridica, l’altro
nozione economica;
B) la distinzione tra presupposto e oggetto dell’imposta rende ragione delle divergenze di classificazione che si riscontrano a proposito di taluni tributi che vengono considerati indiretti da chi tiene conto del profilo giuridico formale, ed imposte dirette da chi ne considera l’oggetto economico.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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