Profili transnazionali. Il principio di territorialità.
Il principio di territorialità svolge un ruolo di grande rilievo nella disciplina dell'Iva. Ai fini di tale principio, rilevano 2 ambiti territoriali: quello statale nazionale e quello comunitario.
Quindi occorre distinguere tra operazioni nazionali e operazioni intracomunitarie; operazioni extracomunitarie.
Le operazioni intracomunitarie sono quelle che si svolgono tra soggetti residenti in Stati diversi dell'Unione europea: esse sono soggette ad un particolare regime.
Le operazioni extracomunitarie sono quelle che comportano uno scambio tra un paese della Comunità ed un paese extracomunitario.
Dal punto di vista spaziale, il campo di applicazione dell'Iva è il territorio dello Stato. La territorialità è condizione dell'imponibilità.
Per la localizzazione delle operazioni, per le cessioni di beni vale il luogo in cui si trovano i beni ceduti; perciò, si ha cessione di beni nel territorio dello Stato quando i beni ceduti si trovano nel territorio dello Stato al momento della cessione.
Per le prestazioni di servizi vale, invece, il criterio del domicilio o residenza nel territorio dello Stato soggetto che presta il servizio.
Le importazioni
In materia di trattamento degli scambi con l'estero, le imposte sul valore aggiunto possono rispondere al principio della “tassazione nel paese di destinazione” o a quello della
“tassazione nel paese di origine”.
L'Italia e gli altri paesi dell'UE hanno adottato il primo principio: ciò comporta, da un lato, la tassazione delle importazioni e, dall'altro, la detassazione delle esportazioni.
I beni importati sono tassati come quelli prodotto nello Stato, mentre quelli esportati non sono soggetti ad imposta e comportano la restituzione dell'imposta che ha gravato su tali beni all'interno dello Stato.
Le importazioni quindi costituiscono operazioni imponibili: l'Iva sulle importazioni è un tributo doganale, amministrato dagli uffici doganali ed applicato secondo le leggi doganali.
L'Iva all'importazione ha come base imponibile il valore pieno della merce; l'Iva all'importazione opera come imposta monofase, applicata su ciascuna operazione di importazione.
Le operazioni “non imponibili”.
Dal 1° gennaio 1993, le cessioni di beni trasportati o spediti al di fuori della Comunità sono soggette a norme diverse da quelle riguardanti le cessioni intracomunitarie.
Le operazioni non soggette ad imposta sono definite “non imponibili” e “ad aliquota zero” e danno diritto alla detrazione delle imposte dovute o pagate sulle operazioni “a monte”.
Le operazioni “tringolari”.
L'ultimo passaggio interno di un bene può essere detassato nelle c.d. Esportazioni triangolari, che si hanno quando il bene è ceduto ad un soggetto residente che lo esporta per cui, su incarico del cessionario residente, i beni vengono inviati all'estero direttamente dal cedente.
Tale tipo di esportazione richiede l'intervento di tre soggetti (cedente, cessionario residente e acquirente estero) e si realizza con 2 passaggi “non imponibili”: il primo dal cedente al cessionario e il secondo da quest'ultimo all'operatore straniero.
Il cedente emette la fattura nei confronti del cessionario, ma invia direttamente i beni all'estero; il cessionario, a sua volta, emette la fattura nei confronti dell'acquirente estero.
Abbiamo quindi due passaggi di proprietà e due fatture, ma un solo passaggio fisico dei beni.
L'Iva non si applica non solo sul passaggio esterno, ma anche sull'ultimo passaggio interno; l'esportatore ha la possibilità di acquistare il bene in Italia il regime di non imponibilità.
Quando la triangolazione ha per oggetto cessioni intracomunitarie, l'ultimo cessionario è tenute a tassare l'operazione di acquisto nel territorio del proprio Stato.
Acquisti senza pagamento di imposta da parte di esportatori.
Le imprese che vendono all'estero larga parte della loro produzione sono permanentemente in credito verso il Fisco. Per attenuare questo fenomeno, viene concesso a coloro che, in un dato periodo d'imposta, hanno venduto all'estero una certa dei loro beni, il diritto di acquistare la stessa quantità di beni senza pagamento di Iva.
Le operazioni intracomunitarie.
Dal 1° gennaio 1993 sono state abolite le frontiere fiscali tra gli Stati dell'Unione Europea. Il trasferimento di merci all'interno della Comunità ha cessato di essere soggetto a controlli fiscalli e alla tassazione doganale.
Il regime resta ancorato al principio di tassazione nel paese di destinazione: le vendite tra operatori economici all'interno della Comunità sono tassate a carico del compratore, ossia nello stato di destinazione.
Per quanto il regime degli acquisto e delle cessione intracomunitarie, i controlli delle amministrazioni fiscali sono fatti a posteriori, come per l'Iva interna.
A) la disciplina degli acquisti intracomunitari differisce da quela delle importazioni (da paesi extracomunitari) perchè solo per le importazioni l'Iva è riscossa dalla Dogana, al momento dello sdoganamento.
L'imposta è dovuta dall'acquirente, che la autoliquiderà sulla base della fattura estera.
La disciplina in esame ha per oggetto gli acquisti fatti da soggetti passivi Iva; nel caso in cui l'acquirente sia un consumatore finale (privato), l'operazione è imponibile a carico del venditore.
B) Il consumatore che fa acquisti in un paese UE (pagando l'iva al negoziante) può liberamente portare in Italia il bene acquistato (senza pagare l'Iva sulle importazioni).
C) le cessioni intracomunitarie (es: vendita di una merce da parte di un imprenditore italiano ad un commerciante francese) sono operazioni non imponibili in italia, a condizione che il cessionario sia un soggetto passivo (o un ente non commerciale); esse sono imponibili nel paese di destinazione (vale a dire un regime analogo a quello delle esportazioni).
Le operazioni dei non residenti
Gli obblighi connessi alle operazioni effettuate in Italia da soggetti Iva non residenti possono essere adempiuti in più modi, e cioè o mediante “identificazione diretta” o mediante una stabile organizzazione.
Il residente può inoltre nominare un rappresentante fiscale, incaricandolo di adempiere gli obblighi, ed esercitare i diritti, derivanti dall'applicazione dell'imposta.
La Direttiva in tema di commercio elettronico.
La tassazione del commercio elettronico è disciplinata dalla direttiva 2002/38/CE. Le operazioni del commercio elettronico sono da qualificare come prestazioni di servizi.
Per la fornitura di prodotti in forma digitale però, il luogo della tassazione è sempre quello in cui risiede il cliente, ossia il luogo di utilizzazione.
Continua a leggere:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.