Il campo di applicazione e le operazioni escluse
Perchè un'operazione economica sia rilevante ai fii dell'Iva, è necessario che sia posta in essere da un imprenditore o da un lavoratore autonomo (presupposto soggettivo), e, dall'altro che rientri nel “campo di applicazione” del tributo (presupposto oggettivo).
Il campo di applicazione designa l'area delle fattispecie imponibili e l'area delle operazioni rilevanti: vi è distinzione tra operazioni “incluse” ed operazioni “escluse” (dal campo di applicazione dell'Iva).
Le operazioni escluse sono quelle che non determinano obblighi formali (fatturazione, annotazione, ecc.), che non rientrano ai fini del calcolo del “volume d'affari”ecc.
Le operazioni incluse si distinguono in:
- operazioni imponibili, che comportano il sorgere del debito d'imposta e l'applicazione di tutto l'apparato di regole;
- operazioni non imponibili
- operazioni esenti.
Le operazioni non imponibili ed esenti non fanno sorgere il debito d'imposta ma comportano gli stessi adempimenti formali delle operazioni imponibili (devono essere fatturate e registrate ecc.).
Le “esenti” inoltre limitano il diritto di detrazione, a differenza delle “non imponibili” (esportazioni) che non incidono su tale diritto.
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