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L’interpello in materia di elusione


Poiché può essere dubbio se un comportamento sia elusivo, il legislatore ha previsto un’apposita forma di interpello riguardante i comportamenti elusivi ed altre fattispecie di difficile interpretazione. Infatti vi è un c.d. interpello speciale, avente finalità antielusive, di cui è competente, in prima istanza, la Direzione generale dell’Agenzia delle Entrate; in secondo grado, un apposito Comitato per l’applicazione delle norme antielusive.
La procedura dell’interpello è articolata così:
- Il contribuente può chiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del ministero delle finanze fornendo tutti gli elementi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata;
- In caso di mancata risposta dalla Direzione generale, il contribuente può chiedere il parere al Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive;
- La mancata risposta entro 60 gg da parte di questo, e dopo altri 60 gg dalla diffida ad adempiere, equivale a silenzio-assenso.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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