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Il procedimento del giudizio d’appello appello principale


L’appello principale si propone nella forma dell’atto di citazione.
In caso di soccombenza pratica ripartita, l’appellato può proporre appello incidentale che deve essere contenuto “appena di decadenza nella comparsa di risposta”.
Ne esegue non solo l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto nel corso della prima udienza, ma anche la necessità per l’appellato di proporre appello incidentale 20 giorni prima della prima udienza.
Il giudice, come prima attività, effettua le verifiche preliminari concernenti la regolare costituzione del giudizio, ordina l’integrazione del contraddittorio o la notificazione della citazione, dispone che si rinnovi la citazione o la notificazione dell’atto d’appello, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, dichiara la contumacia dell’appellato, ordina quando occorre la comparizione personale delle parti, verifica che non si versi in una ipotesi di inammissibilità o improcedibilità.
Nella prima udienza il giudice svolge altresì un ulteriore attività che può definirsi preliminare alla trattazione: esamina la richiesta di inibitoria della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.
L’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa; la parte può chiedere però con appello principale o incidentale, se ricorrono “gravi motivi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”, la sospensione in tutto o in parte dell’efficacia esecutiva o della esecuzione già iniziata della sentenza appellata.
Come regola generale, sull’istanza si provvede nella prima udienza con ordinanza; a livello di eccezione, la parte, mediante ricorso, può chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione.
In tal caso si aprono due possibilità: la prima, normale, che il presidente del collegio ordini, con decreto in calce al ricorso, la comparizione delle parti in camera di consiglio, nella quale il collegio provvederà con ordinanza; la seconda, eccezionale, “se ricorrono giusti motivi di urgenza”, di disporre provvisoriamente l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza con lo stesso decreto con cui ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio: al decreto emanato inaudita altera parte seguirà quindi nel contraddittorio delle parti la conferma, modifica o revoca con ordinanza.

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