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Il procedimento del giudizio d’appello


La norma base relativa allo svolgimento del processo d’appello è l’art. 359 c.p.c. che contiene un rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale: “nei procedimenti d’appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale”.
Il giudizio d’appello contro le sentenze del giudice di pace si svolge davanti al tribunale che giudica in composizione monocratica.
Il giudizio d’appello contro le sentenze del tribunale si svolge davanti alla corte d’appello che giudica col numero invariabile di tre votanti.
Sin da ora è da dirsi che la collegialità del giudizio d’appello avverso le sentenze del tribunale è una collegialità piena che concerne tutto lo svolgimento del processo: sia la trattazione, sia l’istruzione, sia la decisione, ed in questo si differenzia radicalmente dalla collegialità del tribunale giudice di primo grado che vede contrapposto il giudice istruttore (davanti al quale si svolge la fase preparatoria e l’istruttoria) al collegio (davanti al quale o dal quale è svolta solo la fase decisoria).

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